Concilio Laterano IV |
Volendo estendere anche ai vescovi a favore dell'ufficio pontificale, ciò che è stato accordato ad alcuni religiosi, concediamo che, quando è stata posta sotto interdetto una terra, possano, qualche volta, esclusi gli scomunicati e gli interdetti, a porte chiuse e a voce bassa, senza suono delle campane, celebrare i divini uffici, a meno che ciò sia stato loro espressamente proibito.
Tuttavia concediamo ciò solo a quelli che non abbiano dato motivo alcuno all'interdetto né abbiano usato inganno o frode, trasformando il vantaggio in iniquità.
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