Concilio Laterano IV |
Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio Toletano60 ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei trasgressori, lo rinnovano ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano pubblici uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani.
Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita - premessa naturalmente l'ammonizione - dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno.
L'officiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano.
Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente.
Estendiamo questa stessa disposizione anche ai pagani.
Indice |
60 | Concilio di Toledo ( 589 ) c. 10 |