Concilio di Lione II

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Le case religiose devono esser soggette al vescovo

23 Un concilio generale19 con apposita proibizione ha cercato di evitare l'eccessiva diversità degli ordini religiosi, causa di confusione.

Ma l'inopportuno desiderio dei richiedenti in seguito ha strappato, quasi, il loro moltiplicarsi e la sfacciata temerità di alcuni ha prodotto una moltitudine di nuovi ordini, specie mendicanti, ancor prima di aver ottenuto un'approvazione di principio.

Rinnovando la costituzione, proibiamo assolutamente a chiunque di istituire un nuovo ordine o una nuova forma di vita religiosa, o di prendere l'abito in un nuovo ordine.

Proibiamo per sempre tutte, assolutamente tutte, le forme di vita religiosa e gli ordini mendicanti sorti dopo quel concilio, che non abbiamo avuto la conferma della sede apostolica e sopprimiamo quelli che si fossero diffusi.

Quegli ordini, tuttavia, che sono stati confermati dalla sede apostolica e sono stati istituiti dopo il concilio suddetto, ai quali la professione ( religiosa ) o la regola, o qualsiasi costituzione proibiscano di avere redditi o possedimenti per il loro sostentamento, e vi provvedono con una disordinata mendicità mediante la pubblica questua, decretiamo che possano sopravvivere nel modo seguente: sia permesso ai professi di questi ordini di rimanere in essi, se vogliono, ma senza ammettere, in seguito, nessuno alla professione, senza acquistare nuove case e nuovi terreni e senza poter alienare le case e i beni che possiedono senza speciale licenza dalla santa sede.

Intendiamo, infatti, riservarli a disposizione della sede apostolica, per destinarli all'aiuto della Terra Santa o dei poveri, o ad altri usi pii, attraverso gli ordinari dei luoghi o per mezzo di coloro, cui la stessa sede abbia conferito l'incarico.

Se poi si sarà creduto di poter fare diversamente, né l'accettazione delle persone, né l'acquisto delle case o dei terreni, o la vendita degli stessi e di altri beni sia valida; ed inoltre quelli che agiscono contrariamente siano soggetti alla sentenza di scomunica.

Agli appartenenti a questi ordini proibiamo assolutamente, inoltre, il ministero della predicazione e della confessione e il diritto di sepoltura, per quanto riguarda gli estranei.

Non vogliamo tuttavia che la presente costituzione si applichi agli ordini dei Predicatori e dei Minori, la cui evidente utilità per la chiesa universale ne testimonia l'approvazione.

Quanto agli ordini dei Carmelitani e degli Eremiti di Sant'Agostino, la cui fondazione risale a prima del concilio generale di cui abbiamo parlato, concediamo che essi possano rimanere nella propria condizione, fino a che per essi non sia presa una diversa decisione: è nostra intenzione, infatti, provvedere loro e agli altri ordini non mendicanti, come ci sembrerà meglio per la salvezza delle loro anime e per il loro stato.

Vogliamo aggiungere che agli appartenenti agli ordini che cadono sotto questa costituzione concediamo una generale licenza di poter passare agli altri ordini approvati, in modo, tuttavia, che nessun ordine possa passare ad altro ordine e nessun convento ad altro convento con tutto ciò che possiede, senza aver prima ottenuto su ciò uno speciale permesso della stessa sede.

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19 Concilio Lateranense IV, c. 13 ( 1215 )