Concilio di Lione II

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Dell'usura

26 Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense,27 emessa contro gli usurai: ciò sotto minaccia della divina maledizione.

E poiché quanto minore sarà per gli usurai la possibilità di prestare ad usura, tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle; devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire.

Nessuno dia in affitto, a scopo di usura, una casa; neppure sotto qualsiasi altro pretesto ( o colore ).

Chi facesse il contrario, se fossero persone ecclesiastiche, patriarchi, arcivescovi, vescovi, sappiano che incorreranno nella sospensione; persone minori, ma singole, nella scomunica; se fosse un collegio o altra comunità, incorrerà nell'interdetto.

Se poi si indurissero, nel loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento, siano sottoposte all'interdetto ecclesiastico, fino a che questi stessi usurai dimorano in esse.

Se si trattasse di laici siano costretti dai loro ordinari con la censura ecclesiastica ad astenersi da questo eccesso, venendo meno ogni privilegio.

27 Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità ( del denaro da restituire ), o in modo indeterminato, sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia completamente soddisfatto - nei limiti delle loro possibilità - per gli interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione ( e ciò nel modo dovuto ) a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome; o, se essi fossero assenti, all'ordinario del luogo, o a chi ne fa le veci, o al rettore della parrocchia nella quale il testatore abita, dinanzi ad alcune persone della parrocchia stessa degne di fede ( a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito il forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché possano aver poi diritto all'azione [legale] ) o ad un pubblico impiegato, incaricato dallo stesso ordinario.

Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il criterio di chi la riceve.

Questi, però, non ne stabilisca scientemente una minore di quella che verosimilmente si ritiene per vera; se si comporterà diversamente, sia tenuto lui a soddisfare per il resto.

E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione osassero ammettere alla sepoltura ecclesiastica degli usurai manifesti, debbano andar soggetti alla pena stabilita dal concilio Lateranense contro gli usurai.

Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro possibilità.

I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non abbiano alcun valore, ma siano ipso iure invalidi.

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27 Concilio Lateranense III, c. 25 ( 1179 )