Concilio di Lione II |
29 Vogliamo ( meglio ) illustrare la costituzione di Innocenzo IV,28 di felice memoria, nostro predecessore, - la quale proibisce che quelli che comunicano con gli scomunicati nelle materie che importano la sola scomunica minore, vengano legati dalla scomunica maggiore, senza la necessaria ammonizione canonica, e che stabilisce che la sentenza di scomunica promulgata in maniera diversa non abbia alcun valore.
Per togliere lo scrupolo di ogni ambigua interpretazione, stabiliamo che l'ammonizione, in questo caso, può dirsi canonica se, oltre all'osservanza esatti di ogni altra prescrizione, essa specifichi nominatamente quelli che vengono ammoniti.
Stabiliamo anche che tra quelle ammonizioni, che le norme giuridiche permettono potersi fare perché si intenda promulgata canonicamente la sentenza, i giudici, sia che ne facciano tre, sia che ne facciano una per tutte, si attengano alla norma di concedere i dovuti intervalli di alcuni giorni, a meno che l'urgenza del momento non consigli di regolarsi diversamente.
30 Col presente generale decreto, dichiariamo che il beneficio della sospensione ad cautelam, quando riguarda sentenze di interdetto promulgate in generale contro le città, i castelli, e qualsiasi altro luogo, non ha luogo.
31 Quelli che, chiunque essi siano, per il fatto che sia stata promulgata una sentenza di scomunica, di sospensione o di interdetto contro re, principi, baroni, nobili, balivi, o contro qualsiasi dei loro ministri o altri, dessero il permesso a qualcuno di uccidere, prendere o anche molestare nelle persone, o nei beni, o in quelli dei loro ( parenti ) chi ha emesso tali sentenze, o a causa dei quali sono state pronunziate, o chi le osserva, o chi non vuole comunicare con gli scomunicati, a meno che non abbiano revocato, in tempo, la licenza stessa, incorrano ipso facto nella sentenza di scomunica.
Nella stessa sanzione incorra chi in base a analoga licenza si è impossessato dei beni, a meno che essi non siano stati restituiti entro otto giorni o data soddisfazione adeguata.
Siano legati dalla stessa sentenza tutti coloro che avessero osato servirsi della predetta licenza, o commettere di loro iniziativa qualche altra cosa, di quelle per cui abbiamo proibito che si possa dare tale licenza.
Chi rimarrà per due mesi ( implicato ) nella stessa sentenza, da quel momento non potrà avere più la grazia dell'assoluzione, se non dalla sede apostolica.
Indice |
28 | Innocenzo IV nel Concilio I di Lione, c. 21 ( 1245 ) |