Concilio di Vienne

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Obbligo di ricevere gli ordini sacri

Per indurre a ricevere gli ordini sacri quelli che nelle cattedrale o nelle chiese collegiate secolari esercitano o eserciteranno in futuro gli uffici divini, stabiliamo che nessuno, in avvenire, possa aver voce in capitolo - anche se questa facoltà gli venisse liberamente concessa dagli altri - se non ha ricevuto almeno l'ordine del suddiaconato.

Chi al presente è o sarà pacificamente in possesso di dignità, personali, uffici o prebende cui sono annessi certi ordini, nelle stesse chiese, questi, se, cessando il giusto impedimento, non avrà ricevuto tali ordini entro un anno, da allora in poi non avrà più, in nessun modo, voce nel capitolo di queste chiese, fino a che gli ordini stessi non siano stati ricevuti.

Sia inoltre detratta ad essi metà delle distribuzioni che spettano a chi assiste alla recita di certe ore, nonostante qualsiasi consuetudine o statuto in contrario, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre pene che sono stabilite nel diritto contro chi ricusa di esser promosso agli ordini sacri.

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