Concilio di Vienne |
Giunto alla sede apostolica il lamento di molti, che alcuni inquisitori, incaricati da essa di vigilare contro la malvagità dell'eresia, passando i limiti loro consentiti, estendono talmente i loro poteri, che ciò che è stato salutarmente destinato all'accrescimento della fede attraverso una prudente vigilanza, si risolve, invece, a danno dei fedeli, dato che sotto la scusa della pietà vengono molestati gli innocenti.
Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è condotta con diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità.
Ognuno di essi potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e mettere in ceppi, se lo crederà opportuno di ciò rendiamo responsabile la sua coscienza - e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario.
Invece la condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena, che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti, o l'emissione della sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo.
Il vescovo può delegare un suo officiale, e - durante la vacanza della sede vescovile - fungerà un delegato del capitolo.
Ma se il vescovo o il delegato del capitolo, durante la vacanza, non può o non vuole incontrarsi personalmente con l'inquisitore, viceversa ciò potrà avvenire per interposte persone o per iscritto.
Sappiamo anche che nella custodia delle carceri per gli eretici, si sono perpetrate a lungo molte frodi, stabiliamo che ogni carcere del genere, - che del resto intendiamo che debba esser comune al vescovo e all'inquisitore, - abbia due custodi principali, discreti, attivi, fedeli, primo scelto dal vescovo, e a cui questi dovrà anche provvedere, l'altro dall'inquisitore, a cui provvederà l'inquisitore, l'uno e l'altro potrà, poi, avere sotto di sé un altro buono e fedele aiutante.
Per ogni ambiente dello stesso carcere vi saranno due chiavi diverse, di cui ciascuno ne terrà una.
Questi custodi, inoltre, prima di prender possesso del loro ufficio giureranno sui sacri Evangeli dinanzi al vescovo o al capitolo - durante la sede vacante - e all'inquisitore o ai loro sostituti, di usare nel custodire i carcerati affidati alla loro sorveglianza, ogni diligenza e sollecitudine.
E che l'uno non dirà nulla a nessun carcerato, senza che l'altro custode lo senta anche lui.
E che essi passeranno senza sottrarre nulla le razioni che i carcerati ricevono dall'amministrazione e ciò che viene loro offerto da parenti, amici, o altre persone, a meno che l'ordine del vescovo e dell'inquisitore sia diverso, e che in queste cose non commetteranno alcuna frode.
Lo stesso giuramento presteranno dinanzi alle stesse persone anche gli aiutanti dei custodi, prima di iniziare il loro Ufficio.
E poiché spesso i vescovi hanno carceri proprie, non comuni cioè a loro e agli inquisitori, vogliamo e comandiamo severamente che i custodi destinati dal vescovo o - durante la vacanza della sede - dal capitolo alla custodia dei carcerati per eresia e anche i loro subalterni prestino lo stesso giuramento dinanzi all'inquisitore o ai loro sostituti.
Anche i notai dell'inquisizione giureranno dinanzi al vescovo e all'inquisitore o ai loro sostituti di adempiere fedelmente il loro ufficio.
La stessa cosa faranno le altre persone necessarie ad eseguire questo ufficio.
E poiché è altrettanto grave non fare, per sterminare tale malvagità, ciò che la sua gravità richiede quanto accollare maliziosamente tale iniquità agli innocenti, comandiamo al vescovo, all'inquisitore e a quegli altri che essi sceglieranno per tale ufficio, in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia di eterna maledizione, di procedere contro i sospetti o gli accusati tanto discretamente e con tanta prontezza da non addossare ad alcuno, falsamente, con frode e malizia una macchia cosi grande.
Se, mossi dall'odio, dal favore o dal l'amore, dal guadagno o dall'utilità temporale, emettessero, contro la giustizia e la loro coscienza, di procedere contro qualcuno, quando invece si dovrebbe agire; o se, con gli stessi intenti, addossassero a qualcuno questa colpa, oltre ad altre pene proporzionate alla qualità della loro responsabilità, il vescovo o chi è a lui superiore incorra senz'altro nella sospensione dall'ufficio per tre anni, gli altri nella scomunica.
Chi fosse incorso in questa scomunica non potrà essere assolto se non dal romano pontefice, salvo che in pericolo di morte - e anche allora solo dopo previa soddisfazione - senza che in ciò possa essere invocato qualsiasi privilegio.
Quanto alle altre norme stabilite dai nostri predecessori circa l'inquisizione, in quanto non contrastano col presente decreto, con l'approvazione del santo concilio vogliamo che continuino a conservare tutta la loro forza.
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