Concilio di Costanza |
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.
Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.
In primo luogo dichiara che esso legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.
Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari, da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente gli addetti a tali Uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo santo sinodo.
Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza importerebbe verosimilmente scioglimento o danno per il concilio.
E se avesse fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure, censure e pene - in quanto nulle e vane - non si obbedisco in nessun modo e il concilio le annulla.
E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella stessa città si celebrerà il santo sinodo.
Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano ipso iure nulle vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.
Stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per chi parte senza permesso.
Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi cardinali.
E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.
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