Concilio di Basilea |
Questo sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, considera che è previdente preordinare gli eventi futuri e provvedere salutarmente a quanto potrebbe portare danno alla cosa pubblica.
Lo stesso sinodo è impegnato nella lotta all'eresia e nel promuovere la pace del popolo cristiano, con la grazia dello Spirito santo, nella riforma dei costumi, - cosa che certamente è assai necessaria considerato lo stato delle cose e dei tempi, - per questo ha convocato al sacro concilio i venerabili padri cardinali della santa chiesa romana, nella certezza che la loro presenza per l'autorità di cui godono, per la loro saggezza e le loro conoscenze possa esser in molti modi feconda.
Dato che se essi venissero al concilio come obbedienti e la vacanza della sede apostolica avvenisse altrove, potrebbero essere danneggiati proprio quelli che obbediscono al concilio e servono all'utilità della chiesa, perché l'obbedienza non porti danno, ma un aumento di utilità e di onore e perché la disobbedienza non debba per caso essere utile ad alcuni che sono negligenti, il santo sinodo, riflettendo con previdente attenzione a queste ed altre cose che potrebbero e dovrebbero preoccupare qualunque uomo prudente, stabilisce, prescrive e definisce che nell'eventualità della vacanza della sede apostolica durante questo sacro concilio generale, l'elezione del sommo pontefice debba esser fatta nella sede di questo sacro concilio e proibisce assolutamente che venga fatta altrove.
Ciò che venisse tentato in contrario con qualsiasi autorità, anche papale, non ostante qualsiasi costituzione fatta o da farsi, o altre disposizioni contrarie sarà vano e di nessun valore o importanza ipso iure, per disposizione di questo concilio.
Chi tentasse di fare il contrario sia inabile sia attivamente che passivamente all'elezione del romano pontefice, e a qualsiasi altra dignità.
Sia, inoltre, privato per sempre di ogni dignità che avesse e incorra senz'altro nella nota di infamia e nella sentenza di scomunica.
Chi credesse di ritenere valida, di fatto, qualche pretesa elezione, nonché il preteso eletto e quelli che a lui aderiscono e si comportano con lui come se veramente fosse tale, incorrano ugualmente nella stessa pena.
Quanto all'assoluzione di tutti e singoli quelli che sono incorsi nelle sentenze accennate o in qualcuna di esse, il sinodo la riserva a sé soltanto, eccetto in pericolo di morte.
Stabilisce, infine, che il presente decreto colpisce, ha forza e sortisce l'effetto dopo quaranta giorni consecutivi che seguiranno immediatamente il giorno della sua pubblicazione.
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