Concilio di Basilea |
Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione della chiesa universale.
Per volontà di Dio il sinodo universale ed ecumenico dovrà essere celebrato in occidente e nell'obbedienza della chiesa romana.
In esso converranno, secondo quanto è stato concordato in questo santo sinodo, e poi ratificato a Costantinopoli, sia la chiesa occidentale che quella orientale.
Perché, dunque, sia chiara a tutti la sincerità della nostra intenzione verso la chiesa orientale e venga meno ogni sospetto che potrebbe sorgere circa la sicurezza e la libertà di quanti verranno, col presente decreto questo santo sinodo di Basilea, a nome e in vece di tutta la chiesa occidentale e di tutti quelli che ad essa appartengono, di qualsiasi stato siano, anche papale, imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi altra inferiore dignità, potestà, o ufficio spirituale o secolare siano rivestiti, stabilisce, dà e concede al serenissimo imperatore dei Greci, ai reverendissimi patriarchi costantinopolitano, alessandrino, antiochieno, e gerosolimitano, e agli altri, fino al numero di settecento persone - anche se fossero di dignità imperiale, regale, arcivescovile e di qualsiasi altro stato, o condizione, - che verranno ora o in futuro per celebrare il concilio universale ed ecumenico in occidente, come è stato già detto, concede un completo e libero salvacondotto.
Esso ha preso e prende con le presenti lettere sotto la sua certa e sicura salvaguardia tutti e ciascuno dei predetti, per quanto riguarda sia le loro persone che gli onori e qualsiasi altra loro cosa, nei regni, province, domini, territori, comuni, città, castelli, paesi, villaggi, e in tutti i luoghi dell'obbedienza della chiesa occidentale, attraverso, i quali essi passeranno o che avranno la sorte di toccare, nel venire, fermandosi, o nel tornare.
Promette, inoltre, con questo decreto sinodale e concede a tutti e a ciascuno di essi sicura e libera facoltà di andare a venire nella o presso la città o il luogo nella quale o nel quale dovrà esser celebrato il predetto, sacrosanto concilio universale; di stare, dimorare, risiedere abitare li con tutte le immunità, libertà, garanzie di sicurezza con cui vi abitano quelli che appartengono alla chiesa romana, ed anche di disputare e ragionare, di allegare i diritti e le autorità, e di fare, dire, trattare con tutta libertà e senza impedimento di nessuno, tutte quelle cose che sembrerà loro necessario ed opportuno per la unione delle chiese del Cristo.
Essi potranno andarsene a loro piacere e ritornare una o più volte, e tante volte quante sembrerà e piacerà loro, sia soli che insieme, con i loro beni, cose, denaro, o senza di essi, tranquillamente, liberamente, impunemente, senza alcun impedimento per le cose o le persone, anche se - Dio non voglia! - tale unione non seguisse e non avesse effetto.
In questo ed in qualsiasi altro caso, il serenissimo imperatore, i signori patriarchi e gli altri sopra nominati, completamente a nostre spese e con nostre galere, senza alcun indugio e senza alcun impedimento, con gli stessi onori, benevolenza e amicizia con cui saranno condotti a celebrare il concilio universale, saranno anche ricondotti a Costantinopoli, sia che durante la celebrazione del concilio ecumenico segua l'unione, sia che non segua.
Tutto ciò, non ostante qualunque differenza che possa esservi nelle cose già accennate, o in qualcuna di esse; non ostante le discordie e i dissensi che vi sono al presente e che potrebbero sorgere ed esservi in futuro fra le chiese occidentale ed orientale, ossia tra la stessa chiesa romana e quelli che sono ad essa soggetti e aggregati, e il serenissimo imperatore e gli altri aderenti alla chiesa di Costantinopoli; non ostante sentenze, decreti, condanne, leggi e decretali in qualsiasi modo ed in qualsiasi maniera fatte ed emesse, o da farsi; ed anche non ostante accuse, eccessi, colpe e delitti, qualora ne fossero commessi e perpetrati in qualunque modo ed in qualunque maniera dalle due parti o da una di esse; e, in generale, non ostante qualsiasi altro impedimento, fosse anche tale per cui fosse necessario farne speciale menzione nelle presenti lettere.
E se per caso avvenisse che uno o qualcuno dei nostri facesse ingiuria ad essi o ad alcuno di essi, o arrecasse loro qualche molestia nella persona, nell'onore, nelle cose o in qualsiasi altro campo, chi manca in tal modo verrà giudicato da noi o dalla nostra parte, in modo da dare alla parte lesa una giusta e ragionevole soddisfazione.
Analogamente, se qualcuno di loro faccia, come abbiamo detto, qualche ingiuria a qualcuno dei nostri, sarà giudicato da loro fino a dare una degna e ragionevole soddisfazione a colui che ha sofferto l'ingiuria, secondo l'uso e la consuetudine di ognuna delle due parti.
Quanto agli altri crimini, mancanze e colpe di qualsiasi genere, ciascuna di esse istituirà il processo e giudicherà dei suoi.
Questo santo sinodo, infine, esorta tutti i cristiani, e inoltre con l'autorità della chiesa universale, in virtù dello Spirito santo e di santa obbedienza comanda e ordina a tutti e singoli i prelati, i re, i duchi, i principi, gli officiali, le comunità, e alle altre singole persone, di qualsiasi stato, condizione e dignità essi siano, appartenenti alla nostra chiesa occidentale, che osservino inviolabilmente quanto è stato detto nel suo complesso ed in ogni singolo punto, e, per quanto sta in essi, lo facciano osservare; che onorino e trattino con benevolenza e con reverenza il serenissimo imperatore e tutti gli altri e ciascuno di quelli che verranno per la celebrazione del sacro concilio, e quando se ne riandranno, sia insieme che singolarmente; e li facciano onorare e trattare allo stesso modo.
Se dovesse sorgere qualche dubbio circa il salvacondotto e quanto esso contiene, si starà alla dichiarazione del sinodo universale che sarà celebrato.
Questo santo sinodo vuole che il presente salvacondotto abbia valore e conservi la sua validità fino a che, in ultimo, il serenissimo imperatore, i patriarchi, e le altre persone suddette coi loro nobili e coi loro servi - fino al numero, come già detto, di settecento - e con le altre cose e beni, non saranno tornati nella città di Costantinopoli.
Se poi qualcuno tentasse di fare qualche cosa contro quanto abbiamo detto o qualche sua singola disposizione, sappia che egli incorrerà nella indignazione di Dio onnipotente e del santo sinodo.
Indice |