Concilio di Trento

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Decreto di riforma

Lo stesso santo concilio Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, volendo stabilire alcune norme sulla giurisdizione dei vescovi; perché essi, conformemente al decreto dell'ultima sessione, tanto più volentieri risiedano nelle chiese loro affidate, quanto più facilmente e opportunamente possono governare e contenere i loro soggetti nell'onestà della vita e dei costumi, crede bene, come prima cosa, ammonirli di ricordarsi che essi sono dei pastori, non dei tiranni, ( 1 Pt 5,2-4; 1 Tm 3,2-4; Tt 1,7-9 ) e che è necessario comandare ai sudditi non in modo da dominare su di essi, ma da amarli come figli e fratelli; e a far sì che, esortando ed ammonendo, li allontanino da ciò che è illecito, perché non debbano poi, una volta che abbiano mancato, punirli con le pene dovute.

E tuttavia, se essi dovessero mancare in qualche cosa per umana fragilità, devono osservare quel precetto dell'apostolo: di riprenderli, cioè, di pregarli, di rimproverarli con ogni bontà e pazienza: ( 2 Tm 4,2 ) poiché spesso con quelli che devono essere corretti vale più la benevolenza, che la severità; più l'esortazione, che le minacce, più l'amore che lo sfoggio di autorità.234

Se poi fosse necessario, per la gravità della mancanza, usare la verga, allora con la mansuetudine bisogna usare il rigore, con la misericordia il castigo, con la bontà la severità, perché, pur senza asprezza, sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli; e quelli che vengono corretti, si emendino, o se non volessero tornare sulla buona via, gli altri si astengano dai vizi con l'esempio salutare della punizione contro di essi, essendo ufficio del pastore diligente e pio, prima usare i rimedi più miti per i mali delle sue pecore; poi, se la gravità della malattia lo richieda, procedere a rimedi più forti e più gravi.

E se neppure questi portassero a qualche risultato, egli dovrà evitare il pericolo del contagio almeno per le altre pecore, separandole.235

Poiché, quindi, i rei di delitti, spesso, per evitare le pene e per sfuggire il giudizio dei vescovi adducono lamenti e aggravi e col diversivo dell'appello impediscono il processo del giudice, perché essi non debbano abusare di un rimedio, istituito a difesa dell'innocenza, a favore della loro malvagità, e, quindi, perché si possa ovviare alla loro furberia e alla loro tergiversazione, così, il santo concilio stabilisce e decreta:

Canone I

Nelle cause che riguardano la visita e la correzione, o la capacità e l'inabilità, così pure in quelle criminali, prima della sentenza definitiva non si appelli contro il vescovo o il suo vicario generale per le questioni religiose, per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro aggravio; e il vescovo, o il suo vicario, non sono tenuti a tener conto di questo appello, considerandolo di nessuna importanza.

Non ostante questo appello, anzi, e qualsiasi proibizione emanata dal giudice di appello, ed ogni uso e consuetudine contraria, anche immemorabile, essi possano procedere oltre, a meno che questo aggravio non possa essere riparato con la sentenza definitiva, o non si possa fare appello dalla sentenza definitiva.

In questi casi rimangono intatte le norme degli antichi canoni.236

Canone II

Una causa di appello in materia criminale ( dove l'appello è ammesso ) contro la sentenza del vescovo, o del suo vicario generale, se dev'essere assegnata in partibus per autorità apostolica, sia affidata al metropolita, o anche al suo vicario generale per gli affari spirituali; o, se egli per qualche motivo fosse sospetto, o fosse lontano più dei due giorni di cammino legali, o fosse stato appellato contro di lui ad uno dei vescovi più vicini o ai loro vicari; mai però a giudici inferiori.

Canone III

Il reo che, in una causa criminale, si appella dal vescovo, o dal suo vicario generale nelle cose spirituali, deve portare senz'altro dinanzi al giudice, a cui si è appellato, gli atti della prima istanza; ed il giudice non proceda alla sua assoluzione se non dopo aver visto questi atti.

Chi ha appellato entro i trenta giorni consegni gratuitamente gli stessi atti; in caso contrario, la causa di appello sia conclusa senza di essi, come la giustizia richiederà.

Qualche volta, inoltre, i delitti commessi dalle persone ecclesiastiche sono talmente gravi, che per la loro atrocità meritano di esser deposte dai sacri ordini e consegnate al braccio secolare. In tali casi si richiede, secondo i sacri canoni, un dato numero di vescovi; dato che, se fosse difficile poterli avere tutti, ne sarebbe differita la debita esecuzione del diritto; e se qualche volta potessero radunarsi, sarebbe interrotta la loro residenza, il santo concilio ha stabilito e deciso:

Canone IV

Sia lecito a un vescovo, personalmente o per mezzo d suo vicario generale per le cose spirituali, procedere anche alla condanna e alla deposizione verbale di un chierico costituito negli ordini sacri e anche nel presbiterato; personalmente, ( può procedere ) anche alla degradazione attua e solenne dagli stessi ordini e gradi ecclesiastici, - nei casi in cui si richiede la presenza degli altri vescovi in un numero definito dai canoni, - anche senza di essi, chiamando tuttavia, e facendosi assistere in ciò da altrettanti abati che abbiano l'uso della mitra e del pastorale per privilegio apostolico, se possono facilmente trovarsi nella città e nella diocesi e possono agevolmente esser presenti.

In caso diverso, si facciano assistere da altre persone costituite in dignità ecclesiastica, insigni per età e raccomandabili per la conoscenza del diritto.

E poiché con finti motivi - che tuttavia sembrano assai plausibili - avviene qualche volta, che qualcuno strappi tali grazie, per cui o vengono del tutto condonate o vengono diminuite le pene inflitte loro dai vescovi con giusta severità, non dovendosi soffrire che la menzogna, che tanto dispiace a Dio, non solo rimanga impunita in se stessa, ma ottenga anche il perdono di un alto delitto per chi mentisce, il santo concilio stabilisce e dispone:

Canone V

Il vescovo, residente nella sua chiesa, in caso di reticenza o falsità per ottenere una grazia, impetrata con false preghiere ( circa l'assoluzione di un pubblico crimine o delitto di cui egli aveva già cominciato l'inchiesta giudiziaria; circa la remissione di una pena, alla quale chi ha commesso il crimine fosse stato già da lui condannato ) ne prenda personale conoscenza, anche sommariamente, come delegato della sede apostolica e quando consti legittimamente che la stessa grazia sia stata ottenuta con la narrazione del falso o con la dissimulazione della verità, non riconosca tale grazia.

Poiché i sudditi, anche se siano stati a buon diritto corretti ( dal vescovo ), sono soliti odiarlo moltissimo e, quasi che avessero ricevuto ingiuria, accusarlo di falsi crimini, per dargli in qualsiasi modo fastidio, e così il timore delle noie, cui va incontro, lo rende tardo nel ricercare e punire i loro delitti; per questo, affinché egli non sia costretto, con danno suo e della chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato, e ad andare qua e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio ha stabilito e deciso:

Canone VI

Il vescovo non sia in nessun modo citato o ammonito a comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o privato della sua dignità, anche se si procede ex officio, o per inquisizione o denunzia, o per accusa, o in qualsiasi altro modo.

Canone VII

I testimoni di informazioni o indizi in una causa criminale o, comunque, in una causa principale contro un vescovo, non siano ammessi, se la loro testimonianza non conviene con quella di altri e se non sono di buona condotta, di buona fama, e di buona stima.

Se poi deponessero qualche cosa per odio, per temerità e per cupidigia, siano puniti gravemente.

Canone VIII

Le cause dei vescovi, quando per la natura del delitto loro contestato debbano comparire dinanzi al giudice, siano portate dinanzi al sommo pontefice, e da lui siano concluse.

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234 Leone I, Ep. 14 ad Anast. ( PL 54, 669 )
235 Gerolamo, Comm. in ep. ad Gal. III, 5, n. 489 (PL 26, 430);
Agostino, De corrept. et gr., 15, n. 46
236 Concilio Lateranense IV, c. 35