Lumen gentium

Indice

Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'Episcopato

27 La funzione di governo

I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo,58 col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve ( Lc 22,26-27 ).

Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto.

In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.

Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge; né devono essere considerati vicari dei romani Pontefici, perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti « sovrintendenti delle popolazioni » che governano.59

La loro potestà quindi non è annullata dalla potestà suprema e universale, ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata,60 poiché è lo Spirito Santo che conserva invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa.

Il vescovo, mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi agli occhi l'esempio del buon Pastore, che è venuto non per essere servito ma per servire ( Mt 20,28; Mc 10,45 ) e dare la sua vita per le pecore ( Gv 10,11 ).

Preso di mezzo agli uomini e soggetto a debolezza, può benignamente compatire gli ignoranti o gli sviati ( Eb 5,1-2 ).

Non rifugga dall'ascoltare quelli che dipendono da lui, curandoli come veri figli suoi ed esortandoli a cooperare alacremente con lui.

Dovendo render conto a Dio delle loro anime ( Eb 13,17 ), abbia cura di loro con la preghiera, la predicazione e ogni opera di carità; la sua sollecitudine si estenda anche a quelli che non fanno ancor parte dell'unico gregge e li consideri come affidatigli dal Signore.

Essendo egli, come l'apostolo Paolo, debitore a tutti, sia pronto ad annunziare il Vangelo a tutti ( Rm 1,14-15 ) e ad esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria.

I fedeli poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi e unite61 e siano feconde per la gloria di Dio ( 2 Cor 4,15 ).

Indice

58 Benedetto XIV, Br. Romana Ecclesia, 5 ottobre 1752, § 1: Bullarium Benedicti XIV, t. IV, Romae, 1758, 21: « Episcopus Christi typum gerit, Eiusque munere fungitur ».
Pio XII, Enc. Mystici Corporis, 1. c.: « Assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt et regunt »
59 Leone XII, Enc. Satis cognitum, 29 giugno 1896;
Idem Lett. Officio santissimo, 22 dicembre 1887: ASS 20 (1887), p. 624.
Pio IX, Lett. Apost. ai Vescovi della Germania, 12 marzo 1875, e Alloc. Concist. 15 marzo 1875: Denz. 3112-3117, soltanto nell'ultima edizione
60 Conc. Vat. I, Cost. dogm. Pastor aeternum, 3;
Relazione Zinelli: Mansi 52, 1114 D
61 S. Ignazio M., Ad. Ephes. 5, 1: ed. Funk, I, p. 216