Conviene
che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 -
2, istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di
esperti in liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale.
La suddetta commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto
di liturgia pastorale, senza escludere tra i suoi membri, se è utile, la
presenza di laici particolarmente esperti in queste materie.
Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorità
ecclesiastica territoriale, di cui si è parlato, dirigere l'attività
pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi
e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da
proporsi alla Sede apostolica. |
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