Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua
parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella « orazione
comune » e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti
spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione.
Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme,
anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad essi.
Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della
lingua nazionale nella messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40 di questa costituzione. |