Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia
riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la
grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi.
« Se nella celebrazione del sacramento del matrimonio qualche regione
usa altre consuetudini e cerimonie degne di essere approvate, il sacro
Concilio desidera vivamente che queste vengano senz'altro conservate ».41
Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui
all'art. 22 - 2 di questa costituzione, viene lasciata facoltà di
preparare, a norma dell'articolo 63, un rito proprio che risponda agli usi
dei luoghi e dei popoli, fermo però restando l'obbligo che il sacerdote che
assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.
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