La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale.
E la pratica penitenziale sia incoraggiata e raccomandata dalle
autorità, di cui all'art. 22, secondo le possibilità del nostro tempo e
delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli.
Sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi
ovunque il venerdì della passione e morte del Signore, e da protrarsi, se
possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere con cuore elevato e
liberato alla gioia della domenica di risurrezione. |
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