Orientalium ecclesiarum |
Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo.
Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici.11
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.
Indice |
11 | Conc. Nic. I, can. 6; Costantinop. I, can. 2 e 3; Calced., can. 28; Calced., can. 9; Costantinop. IV, can. 17; Costantinop. IV, can. 21; Lateran. IV, can. 5; Lateran. IV, can. 30; Fiorent., Decr. pro Graecis |