Orientalium ecclesiarum |
La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita.
Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.14
Indice |
14 | Innocenzo IV, Lett. Sub catholicae, 6 marzo 1264, § 3, n. 4; Conc. di Lione II, an. 1274 ( professione di fede emessa da Michele Paleologo nelle mani di Gregorio X ); Eugenio IV, nel Con. Fiorentino, Cost. Exultate Deo, 22 novembre 1439, § 11; Clemente VIII, Istr. Sanctissima, 31 agosto 1595; Benedetto XIV, Cost. Etsi pastoralis, 26 maggio 1742, § II, n. 1, § III, n. 1; Concilio Laodic., an. 347-381, can. 48; Conc, di Sis degli Armeni, an. 1342; Conc. Libanense dei Maroniti, an. 1736, P. II, Cap. III, n. 2, ed altri Concili particolari |