Orientalium ecclesiarum |
I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine.17
Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla fine delle domenica o giorno festivo.18
Si raccomanda caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.19
Indice |
17 | Conc. Laodic., an. 347-381, can. 29; S. Niceforo di Costant., cap 14; Conc. di Duin degli Armeni, an. 719, can. 31; S. Teodoro Studita, sermo 21; S. Nicola I, Lett. Ad consulta vestra, 13 novembre 866: « In quorum Apostolorum », « Nosse cupitis »; « Quod interrogatis »; « Praeterea consulitis »; « Si die Dominico »; e i Concili particolari |
18 | Nuova disposizione, almeno laddove vige l'obbligo di ascoltare la S. Liturgia; ma è coerente con la nozione di giorno liturgico presso gli Orientali |
19 | Canones Apostolorum, 8 e 9; Conc. Antioch., an. 341, 2; Timotero Alessandrino, interrogat. 3; Innocenzo III, Cost. Quia divinae, 4 gennaio 1215; e molti altri Concili particolari più recenti delle Chiese Orientali |