Orientalium ecclesiarum |
La « communicatio in sacris » che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina.31
Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio.
Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre.
In considerazione di questo, il santo Concilio « per non essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati »32 e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.
Indice |
31 | Questa dottrina vale anche nelle Chiese separate |
32 | S. Basilio M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG 32, 669 B |