Orientalium ecclesiarum |
30 Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione.
Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino una cosa sola.
Preghino pure perché su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e del conforto dello Spirito Santo consolatore.
Con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l'un l'altro
( Rm 12,10 ).
Le cose tutte e singole stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio.
E Noi, con la potestà Apostolica conferitaCi da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, decretiamo e stabiliamo, e quanto è stato così dal Concilio stabilito ordiniamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso S. Pietro
il giorno 21 di novembre dell'anno 1964.
Io Paolo vescovo della Chiesa Cattolica
Vacanza della legge
Il Sommo Pontefice stabilisce la vacanza della legge per il Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche a due mesi, dando facoltà ai Patriarchi di ridurla o prorogarla per una giusta causa.
Pericle Felici
Arcivescovo tit. di Samosata
Segretario Generale del S. Concilio.
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