Christus Dominus |
I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale.1
« L'ordine dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del romano Pontefice ».2
Tale potestà invero « si esercita in modo solenne nel Concilio ecumenico » perciò questo santo Sinodo dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio ecumenico.3
« La stessa potestà collegiale può essere esercitata, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purché il capo del collegio li inviti ad una azione collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un vero atto collegiale ».4
Indice |
1 | Lumen gentium 22 |
2 | Lumen gentium 22 |
3 | Lumen gentium 22 |
4 | Lumen gentium 22 |