Christus Dominus |
a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito.
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