Christus Dominus |
Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie.
Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente quelle nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla santa Sede15 e adattandole convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone.
Indice |
15 | S. Pio X, Motu proprio Iampridem, 19 mar. 1914: AAS 6 (1914), p. 173 ss.; Pio XII, Cost. Ap. Exsul Familia, 1 ag. 1952: AAS 44 (1952), p. 649 ss.; Leges Operis Apostolatus Maris, stabilite per autorità di Pio XII, 21 nov. 1957: AAS 50 (1958), pp. 375-383 |