Perfectae caritatis |
4 Non è possibile procedere ad un rinnovamento efficace e a un vero adattamento senza la collaborazione di tutti i membri dell'istituto.
Ma stabilire le norme dell'aggiornamento e fissarne le leggi, come pure determinare un sufficiente e prudente periodo di prova, è compito che spetta soltanto alle competenti autorità, soprattutto ai capitoli generali, salva restando, quando sia necessaria, l'approvazione della santa Sede o degli ordinari del luogo, a norma del diritto.
I superiori poi, in tutto ciò che riguarda le sorti dell'intero istituto, consultino ed ascoltino come si conviene i membri.
Per l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno ottenere anche i voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni o di altre riunioni legalmente convocate.
Tutti però devono tener presente che l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da riporsi in una più coscienziosa osservanza della regola e delle costituzioni.
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