Regola di s. Chiara

IV. Della elezione e dell'Ufficio di Abbadessa, del Capitolo, delle Responsabili degli uffici e delle discrete

[2772] Nella elezione dell'abbadessa le sorelle siano tenute ad osservare la forma canonica.

[2773] Esse si procurino con sollecitudine di avere il ministro generale o provinciale dell'Ordine dei frati minori, il quale mediante la parola di Dio le disponga alla perfetta concordia e alla utilità comune nelle elezioni da farsi.

[2774] E non si elegga se non una professa.

E se fosse eletta una non professa o venisse data in altro modo non le si presti obbedienza se prima non avrà fatta la professione della forma della nostra povertà.

Alla sua morte, si faccia l'elezione di un'altra abbadessa.

[2775] E se talora sembrasse alla generalità delle sorelle che la predetta non fosse idonea al servizio e alla comune utilità di esse, le dette sorelle siano tenute ad eleggerne, quanto prima possono e nel modo sopraddetto, un'altra per loro abbadessa e madre.

[2776] L'eletta poi consideri qual carico ha accettato sopra di sé e a Chi deve rendere conto del gregge affidatole.

Si studi anche di presiedere alle altre più per virtù e santità di vita che per ufficio, affinché le sorelle, provocate dal suo esempio, le obbediscano più per amore che per timore.

[2777] Si guardi dalle amicizie particolari, affinché non avvenga che, amando alcune più delle altre, rechi scandalo a tutte.

[2778] Consoli le afflitte Sia ancora l'ultimo rifugio delle tribolate perché, se mancassero presso di lei i rimedi di salute, non abbia a prevalere nelle inferme il morbo della disperazione.

[2779] Conservi la vita comune in tutto, ma specialmente in chiesa, in dormitorio, in refettorio, nell'infermeria e nelle vesti.

E ciò è tenuta a fare allo stesso modo anche la sua vicaria.

[2780] L'abbadessa sia tenuta a convocare a Capitolo le sue sorelle almeno una volta la settimana.

Ivi, tanto lei quanto le sorelle debbano accusarsi umilmente delle comuni e pubbliche mancanze e negligenze.

Ivi ancora discuta con le sue sorelle circa le cose da fare per l'utilità e il bene del monastero.

Spesso infatti il Signore manifesta ciò che è meglio al più piccolo.

[2781] Non si contragga alcun debito grave, se non di comune consenso delle sorelle e per manifesta necessità, e questo per mezzo del procuratore.

Si guardi poi l'abbadessa con le sue sorelle dal ricevere alcun deposito in monastero, poiché da ciò nascono spesso disturbi e scandali.

[2782] Allo scopo di conservare l'unita della scambievole carità e della pace, tutte le responsabili degli uffici del monastero vengano elette di comune consenso di tutte le sorelle.

E nello stesso modo si eleggano almeno otto sorelle delle più assennate, del consiglio delle quali l'abbadessa è obbligata a servirsi in ciò che è richiesto dalla forma della nostra vita.

Se qualche volta sembrasse utile e conveniente, le sorelle possano anche e debbano rimuovere le responsabili e le discrete ed eleggerne altre al loro posto.

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