Aconfessionalità
1) Letteralmente: assenza di riferimento a una confessione religiosa.
L'aconfessionalità è la caratteristica di alcune forme di azione politica promossa da cattolici a partire dalla fine del sec. XIX; consiste nel rifiuto di legare strettamente i criteri della politica alla fede religiosa e nell'autonomia di tale azione dalla gerarchia ecclesiastica ( v. cattolicesimo democratico ).
Il concetto è riferito anche alla moderna concezione dello Stato, che non si ispira ai principi di una specifica religione in quanto è garante della libera espressione di ogni credo.
Lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica e aconfessionale, senza cioè una religione ufficiale, sebbene manchi nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del principio di laicità come, al contrario, avviene in altri Stati ( si pensi all'art. 1 della Costituzione francese ) che si professano apertamente « laici ».
in senso ampio, quando un regime rispetta la libertà di coscienza: ciò implica che lo Stato non appartiene a una parte della popolazione, ma a tutti, senza discriminazioni basate sugli orientamenti personali, ideologici, politici e religiosi etc.;
in senso stretto, fermo il principio della libertà religiosa vige nell'ordinamento una netta separazione delle confessioni religiose dallo Stato.
L'Italia è uno Stato laico, nel senso che, come affermato dalla giurisprudenza ( vedi fra tutti sent. Cass. pen. 439/2000 ), le leggi ordinarie, i regolamenti e tutta l'attività della Pubblica Amministrazione devono conformarsi al principio di laicità che costituisce uno dei profili della forma di Stato così come delineato dalla Carta costituzionale ( Cass. 400/95 ).
Tale principio, pur non formalmente espresso, viene presupposto e si ricava in via interpretativa dall'analisi di numerosi articoli della Costituzione ( cfr. art. 2, art. 3, art. 7, art. 8, art. 19 e art. 20 ) e dall'orientamento che la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito.
Da tale analisi traspare un fenomeno « anomalo » definito da più parti della dottrina « laicità all'italiana », che non significa indifferenza nei confronti della religione, ma che assicura eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione che lo esprime.
In materia di trattamento delle diverse religioni, la Corte costituzionale ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità che ne specificano la portata e i contenuti:
il pluralismo confessionale, che impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza ( sent. 440/1995 );
il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose ( sent. 440/1995 ) o,
sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ( sent. 329/1997 );
la distinzione degli ordini, che caratterizza il fondamentale o « supremo » principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato ( sent. 334/1996 );
la equidistanza e l'imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose ( sent. 508/2000 ).
L'art. 7 della Costituzione dispone che « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ».
La Costituzione riconosce, quindi, l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica, attribuendo allo « Stato della Città del Vaticano » i caratteri dell'indipendenza e della sovranità, tipici degli ordinamenti statali.
I rapporti fra tali ordinamenti sovrani sono stati per dettato costituzionale regolati da accordi internazionali: i Patti Lateranensi.
I Patti Lateranensi rappresentavano, all'epoca della loro stipula ( 11 febbraio 1929 ), la soluzione di tutti i motivi d'attrito tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, sorti a seguito della presa di Roma nel 1870 storicamente noti come « questione romana ».
L'annessione di Roma all'Italia e la conseguente scomparsa dello Stato della Chiesa ( almeno nelle forme e nei confini fino a quel momento esistenti ) aveva posto, infatti, il problema dell'indipendenza del Papa e della Santa Sede e la definizione dello « status giuridico » della Chiesa.
I Patti Lateranensi, per dettato costituzionale, possono essere modificati con legge ordinaria, purché le modificazioni siano preventivamente concordate fra le parti ( Stato e Chiesa cattolica ).
Qualora manchi l'accordo, lo Stato può procedere unilateralmente alle modifiche, ricorrendo, però, al procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.
Ad essere costituzionalizzato, quindi, non è il contenuto dei Patti, bensì il principio pattizio.
Diversamente, poiché l'art. 7 consente la modifica dei Patti con l'ordinario procedimento legislativo, si assisterebbe al fenomeno di norme costituzionali per le quali sono previste forme di revisione diverse da quelle disciplinate dall'art. 138 Cost.
In ogni caso, le norme dei Patti Lateranensi possono resistere all'abrogazione di norme di legge ordinarie, nonché derogare a norme contrarie di rango costituzionale, trattandosi di norme pattizie a carattere speciale ( lex posterior generalis non derogat priori speciali ).
L'unico limite è rappresentato dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato ( Corte cost. n. 175 dell'11 dicembre 1973 ).
Dopo un intenso lavoro diplomatico e circa otto anni di trattative, il 18 febbraio 1984 è stato stipulato, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, un nuovo accordo ( detto di Villa Madama ) con cui sono state apportate le opportune modificazioni al Concordato Lateranense stipulato in epoca fascista, in linea con i principi costituzionali.
Attraverso il Concordato è stato abrogato ( art. 1 ) il principio della « religione di Stato » ( o del confessionismo statale ) a conferma della « neutralità » dello Stato in materia religiosa.
Altre innovazioni sono state apportate alla disciplina del matrimonio che il Concordato del 1929 riconosceva quale sacramento sancendone il carattere indissolubile.
Il nuovo accordo, intervenuto dopo l'approvazione, nel 1970, della legge sul divorzio ( L. 1° dicembre 1970, n. 898 ), si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico.
Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, potendo i coniugi avvalersi dell'art. 2 della legge sul divorzio.
Inoltre, è stato superato il principio che considerava l'insegnamento della religione cattolica come « fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica », imponendolo come obbligatorio ( salvo dispensa ) nelle scuole italiane.
Il Concordato del 1984 continua ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole pubbliche ( non universitarie ) di ogni ordine e grado, ma garantisce agli studenti il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento.
Il fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte le altre confessioni religiose è contenuto nell'art. 8 che al comma 1 stabilisce « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge », in virtù del principio di laicità dello Stato garantisce l'eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo ( libertà religiosa ).
L'art. 8 sancisce il principio del pluralismo delle confessioni religiose in contrapposizione al dettato dell'art. 1 dello Statuto Albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato ( principio del confessionalismo di Stato ).
La disciplina dei culti acattolici è, dunque, contenuta nell'art. 8 della Costituzione, che stabilisce ai commi 2 e 3: « Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ».
Secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, Cost. le confessioni acattoliche godono di piena autonomia ed indipendenza che si sostanziano nei principi di autodeterminazione e nell'autorganizzazione, sia pure con il limite del rispetto « dell'ordinamento giuridico italiano » e delle norme vigenti ( soprattutto in materia di ordine pubblico e buoncostume ), pena la dichiarazione della loro illiceità.
Tale autonomia ed indipendenza attiene, dunque, alla sfera interna dell'attività dei culti acattolici, in quanto l'attività esterna e, in particolare, i rapporti con lo Stato sono oggetto di intese secondo il citato « principio pattizio ».
Una volta stipulata l'intesa tra Stato e singola confessione ed emanata la relativa legge di attuazione, si ritiene che quest'ultima non possa essere unilateralmente modificata dallo Stato, occorrendo al riguardo le stipula di una nuova intesa.