Azienda

Dizionario

1) Insieme di capitale e forza lavoro, finalizzato alla produzione di beni o servizi e alla realizzazione di un profitto

Sinonimo: fabbrica, impresa, ditta

2) Organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di cui lo stato o il comune si serve per la gestione di servizi

Sinonimo: ente


Un'azienda ( ramo d'azienda se si tratta di una parte della medesima, solitamente preposta ad attività specifiche ) in economia aziendale, è un'organizzazione di beni e capitale umano finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici e servizi verso clienti, strutturata secondo una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo una certa amministrazione aziendale ( governance ) da parte del management aziendale.

Il soggetto che conduce l'attività economica è anche detto imprenditore, mentre il complesso delle funzioni aziendali che l'azienda esercita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ( core business ) è detta attività aziendale realizzata attraverso processi aziendali, nell'ambito della sua gestione operativa, che seguono un'accurata pianificazione aziendale.

Un'azienda può appartenere a uno qualunque dei settori del sistema economico: settore primario ( es. azienda agricola/allevamento ), settore secondario ( es. industria ), settore terziario ( ad es. società di servizi ).

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La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in Italia è prevista dalla Costituzione, la quale con l'articolo 46 sancisce che "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

La norma è spiegabile rispetto alle leggi razziali del periodo fascista le quali, attraverso dei provvedimenti legislativi e amministrativi, ponevano in essere atti discriminatori nei confronti di chi apparteneva a un certo credo religioso.

In tal modo si poté espellere un numero rilevante di persone dal luogo di lavoro; si assisteva alla negazione del diritto al lavoro.

L'articolo 46, conseguentemente, assume doppia valenza.

Se da un lato si pone a garanzia della salvaguardia della dignità dell'essere umano a prescindere dalla razza o dal credo religioso, dall'altra prevede che la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori è obbligatoria: "l'impresa nella rappresentazione data in Costituzione è il frutto di un'interazione fra una pluralità di soggetti, fra i quali i lavoratori ( non devono essere visti solo in una prospettiva antagonista, ma in una prospettiva partecipativa )".

Con il trascorrere del tempo il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali endoaziendali è stato considerato come espressione di democrazia industriale, ossia come metodo da utilizzare sia per far pesare gli interessi dei lavoratori nei processi decisionali dell'impresa, sia per regolare i conflitti tra questi".

Il principio partecipativo è stato "istituzionalizzato" anche attraverso il c.d. "Protocollo di IRI" nel 1984, seguito da accordi tra organizzazioni sindacali e altri gruppi a partecipazione statale.

Dal punto di vista giuridico, la partecipazione del lavoratore è disciplinata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n° 25, emanato in attuazione della direttiva europea n°2002/14/CE.

Il Decreto Legislativo "individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia" inoltre "le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi."

Particolare rilievo assume il termine consultazione con il quale si identifica "ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa."

Condizione necessaria per una corretta applicazione del decreto in esame è l'esistenza dei flussi dell'informazione e della consultazione.

Nello specifico l'art. 4 comma 3 statuisce che "l'informazione e la consultazione riguardano: l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica; la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro."

Il flusso dell'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo e in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione." per come previsto dall'art.4 comma 4.

Mentre il flusso della "consultazione avviene: secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo; tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato; sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare; in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso; al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro." per come sancito dall'art. 4 comma 5.

Nel nostro sistema di relazioni industriali il principio partecipativo è stato attuato introducendo nei contratti collettivi discipline attraverso le quali si garantiscono al sindacato diritti di informazione e consultazione da parte dei datori di lavoro.

In pratica, alle rappresentanze dei lavoratori è attribuito, per via contrattuale, il diritto a essere informate in via preventiva delle decisioni che l'imprenditore intende assumere su alcune materie.


Compendio della dottrina sociale

Lavoro ricompensato e azienda 302
Decentramento produttivo e aziende 315
Azienda, società di persone 338
Aziende artigianali, agricole e familiari 339
Profitto e azienda 340
Decisioni difficili e azienda 343; 344
Lavoratori, patrimonio dell'azienda 344
Aziende e famiglia 345