Concordati
Concordato ecclesiasticoConvenzione solenne che la Chiesa cattolica e lo Stato stipulano per regolare i reciproci rapporti e le competenze nelle "materie miste". Di minore solennità dei concordati ecclesiastici sono gli "accordi", che se hanno carattere di provvisorietà vengono denominati modus vivendi. Il concordato ecclesiastico viene sempre stipulato a nome del papa; i singoli episcopati possono concludere una "convenzione ecclesiastica". Il primo concordato ecclesiastico è considerato quello di Worms, che pose fine alla lotta delle investiture ( 1122 ), ma il termine "concordato ecclesiastico" comparve per la prima volta solo nel sec. XV. Il concordato ecclesiastico è un autentico contratto internazionale che vincola giuridicamente le due parti. Nel corso della storia hanno stipulato un concordato ecclesiastico complessivamente 31 Stati, in massima parte europei e sudamericani. Durante il pontificato di Pio XI la Santa Sede stipulò diversi concordati ecclesiastici, mentre il concilio Vaticano II, adottando una linea più separatista nei rapporti tra Chiesa e Stato, sembra aver posto fine, a parte il caso dell'Italia ( un nuovo concordato ecclesiastico è stato stipulato il 18.XI.1984 in sostituzione dei Patti Lateranensi, v.), all'epoca dei concordati ecclesiastici. |
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Magistero |
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Patti Lateranensi e Concordato |
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La Santa Sede ha pure il diritto di provvedere alla propria indipendenza economica, senza la quale non sarebbe provveduto né alla sua dignità, né alla sua effettiva libertà. |
Discorso Pio XI 11-2-1929 |
Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. |
Discorso Pio XI 13-2-1929 |
È sempre il Sommo Pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che Egli, esattamente parlando, non rappresenta, ma impersona ed esercita per diretto mandato divino. Non è dunque l'organizzazione cattolica in Italia che si sottopone alla sovranità dello Stato, sia pure con una condizione di particolare favore, ma è il Sommo Pontefice, la suprema e sovrana Autorità della Chiesa, che dispone quello che giudica potersi e doversi fare per la maggior gloria di Dio e per il maggior bene delle anime, e nel peggiore dei casi ( che di gran lunga non è il Nostro ) per la minore offesa di Quello e per il minor male di queste. |
Lettera Pio XI 30-5-1929 |
Codice Diritto Canonico |
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365 § 1 n. 2 |