Concordati

Concordato ecclesiastico

Convenzione solenne che la Chiesa cattolica e lo Stato stipulano per regolare i reciproci rapporti e le competenze nelle "materie miste".

Di minore solennità dei concordati ecclesiastici sono gli "accordi", che se hanno carattere di provvisorietà vengono denominati modus vivendi.

Il concordato ecclesiastico viene sempre stipulato a nome del papa; i singoli episcopati possono concludere una "convenzione ecclesiastica".

Il primo concordato ecclesiastico è considerato quello di Worms, che pose fine alla lotta delle investiture ( 1122 ), ma il termine "concordato ecclesiastico" comparve per la prima volta solo nel sec. XV.

Il concordato ecclesiastico è un autentico contratto internazionale che vincola giuridicamente le due parti.

Nel corso della storia hanno stipulato un concordato ecclesiastico complessivamente 31 Stati, in massima parte europei e sudamericani.

Durante il pontificato di Pio XI la Santa Sede stipulò diversi concordati ecclesiastici, mentre il concilio Vaticano II, adottando una linea più separatista nei rapporti tra Chiesa e Stato, sembra aver posto fine, a parte il caso dell'Italia ( un nuovo concordato ecclesiastico è stato stipulato il 18.XI.1984 in sostituzione dei Patti Lateranensi, v.), all'epoca dei concordati ecclesiastici.

Magistero

Patti Lateranensi e Concordato

La Santa Sede ha pure il diritto di provvedere alla propria indipendenza economica, senza la quale non sarebbe provveduto né alla sua dignità, né alla sua effettiva libertà.

Discorso Pio XI
11-2-1929

Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia.

Discorso Pio XI
13-2-1929

È sempre il Sommo Pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che Egli, esattamente parlando, non rappresenta, ma impersona ed esercita per diretto mandato divino.

Non è dunque l'organizzazione cattolica in Italia che si sottopone alla sovranità dello Stato, sia pure con una condizione di particolare favore, ma è il Sommo Pontefice, la suprema e sovrana Autorità della Chiesa, che dispone quello che giudica potersi e doversi fare per la maggior gloria di Dio e per il maggior bene delle anime, e nel peggiore dei casi ( che di gran lunga non è il Nostro ) per la minore offesa di Quello e per il minor male di queste.

Lettera Pio XI
30-5-1929

Codice Diritto Canonico

  365 § 1 n. 2