Summa Teologica - I-II

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Articolo 4 - Se la promulgazione sia essenziale alla legge

De Verit., q. 17, a. 3; Quodl., 1, q. 9, a. 2

Pare che la promulgazione non sia essenziale alla legge.

Infatti:

1. La legge naturale ha in grado sommo natura di legge.

Ma la legge naturale non ha bisogno di promulgazione.

Quindi non è essenziale alla legge che essa venga promulgata.

2. Appartiene propriamente alla legge obbligare a fare o a non fare qualcosa.

Ma a rispettare la legge non sono tenuti soltanto quelli che assistono alla sua promulgazione, bensì anche gli altri.

Quindi la promulgazione non è essenziale alla legge.

3. L'obbligatorietà di una legge si estende anche al futuro: poiché secondo l'espressione del Codice [ di Giustiniano 1,14,7 ] « le leggi impongono una necessità agli affari futuri ».

Quindi la promulgazione non è necessaria alla legge.

In contrario:

Leggiamo nel Decreto [ di Graz. 1,4,3 app. ] che « le leggi sono stabilite nel momento in cui sono promulgate ».

Dimostrazione:

Si è già detto [ a. 1 ] che la legge viene imposta ai sudditi come regola o misura.

Ora, si ha l'imposizione di una regola, o di una misura, mediante la sua applicazione ai soggetti da regolare e da misurare.

Perché quindi una legge abbia la forza di obbligare, il che è la sua caratteristica, è necessario che venga applicata a coloro che devono regolarsi su di essa.

Ora, tale applicazione avviene portando la legge a conoscenza di costoro mediante la promulgazione.

Quindi la promulgazione è necessaria perché la legge abbia il suo vigore.

E così in base ai quattro punti esaminati si può sintetizzare la definizione della legge, la quale non è altro che un comando della ragione ordinato al bene comune, promulgato da chi è incaricato di una collettività.

Analisi delle obiezioni:

1. La promulgazione della legge naturale si ha nel fatto medesimo che Dio l'ha inserita nelle menti umane perché sia conosciuta naturalmente.

2. Coloro che non assistono alla promulgazione sono obbligati a osservare una legge in quanto ne hanno o ne possono avere notizia da altri, una volta fatta la promulgazione.

3. La promulgazione attuale si estende al futuro mediante la permanenza della scrittura, che in qualche modo ne perpetua la promulgazione.

Perciò S. Isidoro [ Etym. 2,10 ] spiega che « legge deriva da leggere, poiché essa viene scritta ».

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