Summa Teologica - I-II |
II-II, q. 57, a. 2, ad 1; In 3 Sent., d. 37, q. 1, a. 3; a. 4, ad 2; In 4 Sent., d. 33, q. 1, a. 2, ad 1; De Malo, q. 2, a. 4, ad 13; In 5 Ethic., lect. 12
Pare che la legge naturale non sia unica per tutti.
1. Sta scritto nel Decreto [ di Graz. 1, Prol. ] che « il diritto naturale è ciò che è contenuto nella legge e nel Vangelo ».
Ma ciò non è comune a tutti: poiché al dire dell'Apostolo [ Rm 10,16 ] « non tutti ubbidiscono al Vangelo ».
Quindi la legge naturale non è unica per tutti.
2. Come afferma Aristotele [ Ethic. 5,1 ], « si dicono giuste le cose che sono secondo la legge ».
Ma egli afferma pure [ ib., c. 7 ] che nulla è così giusto per tutti da non essere diverso per alcuni.
Quindi anche la legge naturale non è identica per tutti.
3. Alla legge naturale appartiene, come sopra [ aa. 2,3 ] si è detto, ciò a cui l'uomo è incline secondo la sua natura.
Ma uomini diversi sono inclini per natura a cose diverse: poiché alcuni tendono ai desideri del piacere, altri a quelli degli onori, e così via.
Perciò la legge naturale non è unica per tutti.
S. Isidoro [ Etym. 5,4 ] insegna: « Il diritto naturale è comune a tutte le nazioni ».
Come si è visto sopra [ aa. 2,3 ], alla legge naturale appartengono le cose a cui l'uomo tende per natura; e tra queste c'è la tendenza propriamente umana ad agire secondo la ragione.
Ora, è compito della ragione procedere dai dati più comuni a quelli propri, come spiega Aristotele [ Phys. 1,1 ].
Tuttavia in ciò la ragione speculativa si comporta diversamente dalla ragione pratica.
La prima infatti, trattando soprattutto di cose necessarie che non possono essere altrimenti, deduce sempre nelle sue conclusioni particolari la verità senza alcuna eccezione, come anche nei princìpi universali.
Invece la ragione pratica tratta di cose contingenti, quali sono le azioni umane: perciò, sebbene nei princìpi universali vi sia una certa necessità, più si scende a deduzioni particolari e più si incontrano eccezioni.
E così in campo speculativo si ha un'identica verità per tutti, sia nei princìpi che nelle conclusioni; sebbene la verità non sia da tutti conosciuta nelle conclusioni, ma solo nei princìpi, che si dicono assiomi comuni.
Invece in campo pratico la verità o norma pratica non è identica rispetto ai casi particolari, ma soltanto rispetto ai princìpi comuni; e presso quelli per cui vale nei casi particolari un'identica norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti.
Perciò è evidente che rispetto ai princìpi universali della ragione, sia speculativa che pratica, vi è per tutti un'identica verità, o norma, ed è ugualmente conosciuta da tutti.
Rispetto invece alle conclusioni particolari della ragione speculativa vi è sì un'identica verità per tutti, ma non tutti la conoscono: infatti è vero per tutti che i tre angoli del triangolo sono uguali a due angoli retti, ma ciò non è noto a tutti.
Rispetto poi alle conclusioni particolari della ragione pratica non c'é neppure una verità o una norma identica per tutti; e presso quelli in cui essa è identica, non è ugualmente conosciuta.
Per tutti, infatti, è vero ed è giusto agire secondo ragione.
E da tale principio segue, quasi come conclusione propria, che le cose depositate vanno restituite.
E ciò è vero nella maggior parte dei casi.
Ma può capitare in qualche caso che ciò sia dannoso, e quindi tale restituzione sia irragionevole: nel caso, p. es., che uno richieda il deposito per servirsene contro la patria.
E le eccezioni aumentano quanto più si scende a determinare i casi particolari, dicendo p. es. che i depositi vanno restituiti con tali cauzioni e in quel dato modo: poiché più si insiste nelle condizioni particolari e più crescono i casi da eccettuare, per giustificare sia la restituzione che la non restituzione.
Quindi si deve concludere che la legge naturale quanto ai primi princìpi universali è identica presso tutti gli uomini, sia quanto alla sua rettitudine oggettiva che quanto alla sua conoscenza.
Rispetto però a certe sue applicazioni, che sono come delle conclusioni dei princìpi universali, essa è identica presso tutti sia per la bontà delle sue norme che per la sua conoscenza nella maggior parte dei casi, tuttavia in pochi casi ci possono essere delle eccezioni, sia quanto alla bontà delle norme che quanto alla conoscenza.
Possono infatti intervenire ostacoli particolari ( come avviene del resto anche nel caso degli esseri generabili e corruttibili, che talvolta per ostacoli particolari non raggiungono l'effetto ).
E quanto alla conoscenza va notato che ci sono alcuni i quali hanno la ragione sconvolta dalle passioni, o dalle cattive consuetudini, oppure dalle cattive disposizioni naturali.
Giulio Cesare [ De bello gallico 6,23 ], p. es., racconta che una volta presso i popoli della Germania non si considerava delittuoso il latrocinio, che pure è espressamente contrario alla legge naturale.
1. L'affermazione non va intesa nel senso che quanto è contenuto nella Legge e nel Vangelo sia tutto di legge naturale, poiché molte cose ivi insegnate sono superiori alla natura, ma nel senso che le cose appartenenti alla legge naturale vi sono insegnate nella loro perfezione.
Infatti Graziano, dopo aver detto che « il diritto naturale è ciò che è contenuto nella Legge e nel Vangelo », subito aggiunge esemplificando: « in forza del quale ciascuno è obbligato a fare agli altri ciò che vorrebbe fosse fatto a se stesso ».
2. Le parole del Filosofo vanno riferite non alla giustizia delle norme secondo natura, che si identificano con i princìpi universali, ma a certe conclusioni che da esse derivano: le quali sono rette nella maggior parte dei casi, ma in casi particolari possono essere difettose.
3. Poiché nell'uomo la ragione domina e comanda le altre potenze, è necessario che tutte le inclinazioni naturali delle altre potenze siano ordinate secondo la ragione.
Per cui presso tutti questa è la norma comunemente accettata: che tutte le inclinazioni umane siano guidate dalla ragione.
Indice |