Summa Teologica - I-II

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Articolo 4 - Se sia accettabile la divisione delle leggi umane proposta da S. Isidoro

In 5 Ethic., lect. 12

Pare che la divisione delle leggi umane, ossia del diritto umano, proposta da S. Isidoro [ Etym. 5,4ss ] non sia accettabile.

Infatti:

1. In questo diritto S. Isidoro include « il diritto delle genti » il quale, come dice lui stesso [ c. 6 ], viene denominato così perché « in uso presso quasi tutte le genti ».

Ma lui stesso afferma [ c. 4 ] che « il diritto comune a tutte le nazioni è un diritto naturale ».

Perciò il diritto delle genti non fa parte del diritto positivo umano, ma piuttosto del diritto naturale.

2. Le norme dotate di un medesimo vigore non si distinguono formalmente, ma solo materialmente.

Ora « le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti » e altre cose del genere che egli pone [ cc. 9 ss. ] hanno il medesimo vigore.

Quindi differiscono solo materialmente.

Ma una divisione del genere non va presa in considerazione nel campo delle arti, potendo essa continuare all'infinito.

Quindi una simile divisione delle leggi umane non è accettabile.

3. In uno stato ci sono i principi, i sacerdoti e i soldati, ma ci sono pure altri impieghi.

Perciò, come vengono indicati [ cc. 7,8 ] un « diritto militare » e un « diritto pubblico », che interessano i sacerdoti e i magistrati, così bisognava indicare allo stesso modo gli altri diritti riguardanti gli altri impieghi della vita sociale.

4. Le cause occasionali o accidentali non vanno prese in considerazione.

Ora, è del tutto accidentale per una legge essere sancita da uno o da un altro.

Quindi non è giusto dividere le leggi secondo il nome dei legislatori, chiamandole legge cornelia, legge falcidia, ecc.

In contrario:

Basti l'autorità di S. Isidoro.

Dimostrazione:

Ogni cosa può essere correttamente divisa in base a uno dei suoi elementi essenziali.

Il costitutivo essenziale dell'animale, p. es., è l'anima, che può essere razionale o irrazionale: perciò l'animale propriamente e formalmente si divide in animale razionale e animale irrazionale, non invece in animale bianco e animale nero, essendo il colore estraneo alla sua essenza.

Ora, i costitutivi essenziali della legge umana sono molteplici, ed essa può dividersi in maniera propria e formale partendo da ciascuno di essi.

Prima di tutto infatti è essenziale alla legge umana il derivare, secondo le spiegazioni date [ a. 2 ], dalla legge naturale.

E in base a ciò il diritto positivo si divide in diritto delle genti e diritto civile, seguendo i due modi caratteristici di derivazione dalla legge naturale di cui si è già parlato [ a. 2 ].

Infatti al diritto delle genti appartengono le cose che derivano dalla legge naturale come conclusioni dai princìpi: p. es. la giustizia nelle compravendite e altre cose del genere, senza delle quali non è possibile la convivenza umana; e questo diritto è di legge naturale, poiché l'uomo è per natura un animale socievole, come spiega Aristotele [ Polit. 1,1 ].

Le cose invece che derivano dalla legge naturale come determinazioni particolari appartengono al diritto civile, il quale viene determinato nel modo più adatto per ciascuno stato.

Secondo, è essenziale alla legge umana essere ordinata al bene comune dello stato.

E in base a ciò tale legge può essere divisa secondo le distinzioni di coloro che in modo speciale sono deputati al bene comune, e che sono: i sacerdoti, i quali pregano Dio per il popolo; i magistrati, che lo governano; i soldati, che lo difendono con le armi.

E così a queste categorie corrispondono leggi particolari.

Terzo, alla legge umana è essenziale essere emanata da chi governa lo stato, come sopra [ q. 90, a. 3 ] si è visto.

E in base a ciò le leggi umane si dividono secondo le diverse forme di governo.

La prima delle quali, secondo il Filosofo [ Polit. 3,5 ], è la monarchia, che si ha quando lo stato è governato da uno solo: e in questo caso abbiamo le costituzioni dei principi.

Un altro regime è invece quello aristocratico, cioè il comando degli ottimati: e in questo caso abbiamo i responsi dei prudenti, e i senatoconsulti.

Un altro regime ancora è l'oligarchia, cioè il comando di poche persone facoltose e potenti: e in questo caso si parla di diritto pretorio, che viene detto pure onorario.

Vi è poi il regime di tutto il popolo, chiamato democrazia: e questo dà luogo ai plebisciti.

E c'è anche il regime tirannico, che è del tutto corrotto: per cui da esso non viene denominata alcuna legge.

Vi è finalmente un regime composto di tutti i precedenti, e che è il regime migliore: e da questo viene denominata quella legge « che i maggiorenti sancirono d'accordo con il popolo », come dice S. Isidoro [ Etym. 5,10 ].

Quarto, rientra nell'essenza della legge umana di essere direttiva delle azioni umane.

E in base a ciò le leggi si distinguono secondo la materia di cui trattano, e vengono spesso denominate dai loro autori: da cui le distinzioni di Legge giulia degli adulteri, Legge cornelia dei sicari, e così via; non a motivo dei loro autori, ma di ciò a cui si riferiscono.

Analisi delle obiezioni:

1. Il diritto delle genti in qualche modo è naturale per l'uomo, secondo che è un essere razionale, in quanto deriva dalla legge naturale a modo di conclusione non molto lontana dai princìpi.

Per cui gli uomini su tale diritto si sono trovati d'accordo.

Tuttavia è distinto dalla legge naturale, specialmente in ciò che è comune a tutti gli animali.

2-4. Le altre obiezioni sono risolte in base a quanto si è già detto [ nel corpo ].

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