Summa Teologica - I-II |
Quodl., 4, q. 8, a. 2; In Rom., c. 3, lect. 4
Pare che la legge nuova non debba comandare o proibire alcun atto esterno.
1. La legge nuova non è che il Vangelo del regno, come sta scritto [ Mt 24,14 ]: « Questo Vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo ».
Ora, il regno di Dio non consiste in atti esterni, ma solo in atti interni, come leggiamo in S. Luca [ Lc 17,21 ]: « Il regno di Dio è dentro di voi ».
E S. Paolo [ Rm 14,17 ] insegna: « Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo ».
Quindi la legge nuova non deve comandare o proibire atti esterni.
2. Stando a S. Paolo [ Rm 8,2 ], la legge nuova è « la legge dello Spirito ».
Ma altrove [ 2 Cor 3,17 ] egli dice che « dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà ».
Ora, non c'è libertà quando l'uomo viene obbligato a fare o a evitare delle opere esterne.
Quindi la legge nuova non deve contenere alcun precetto o proibizione che riguardi le azioni esterne.
3. Tutti gli atti esterni vengono attribuiti alla mano, come gli atti interni vengono attribuiti all'animo.
Ma tra la nuova e l'antica legge si riscontra questa differenza, che « la legge antica trattiene la mano, mentre la nuova trattiene l'animo » [ P. Lomb., Sent. 3,40 ].
Perciò nella legge nuova non ci devono essere proibizioni o comandi di atti esterni, ma solo di atti interni.
La legge nuova rende gli uomini « figli della luce », secondo l'espressione evangelica [ Gv 12,36 ]: « Credete nella luce, per diventare figli della luce ».
Ma i figli della luce devono compiere le opere della luce e fuggire le opere delle tenebre, secondo l'ammonimento dell'Apostolo [ Ef 5,8 ]: « Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come i figli della luce ».
Quindi la legge nuova doveva proibire certe opere e comandarne altre.
Come si è detto [ q. 106, aa. 1,2 ], l'elemento principale della legge nuova è la grazia dello Spirito Santo, che si manifesta nella fede che opera mediante la carità.
Ma gli uomini ottengono questa grazia dal Figlio di Dio fatto uomo, la cui umanità fu per prima riempita da questa grazia che poi si riversò su di noi.
Per cui nel Vangelo [ Gv 1,14 ] si legge: « E il Verbo si fece carne »; e ancora: « pieno di grazia e di verità »; e più sotto [ Gv 1,16 ]: « Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, grazia su grazia ».
Per cui si conclude [ Gv 1,17 ] affermando che « la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo ».
Perciò è giusto che la grazia giunga a noi dal Verbo Incarnato mediante certe realtà esterne; e che da questa grazia interiore, che sottomette la carne allo spirito, vengano prodotte delle opere esterne e sensibili.
Così dunque le azioni esterne appartengono alla grazia in due modi.
Primo, come atti che concorrono a produrre la grazia.
E tali sono le azioni sacramentali istituite nella legge nuova: come il battesimo, l'eucaristia, ecc.
Ci sono invece altri atti esterni che sono prodotti sotto la mozione della grazia.
Ma in questi si deve notare una distinzione.
Infatti alcuni hanno un'affinità o una contrarietà necessaria con la grazia interiore, che consiste nella fede operante mediante la carità.
E questi atti sono o comandati o proibiti dalla legge nuova: come è comandato di confessare la fede, ed è proibito di negarla; si legge infatti [ Mt 10,32s ]: « Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli ».
Altri atti invece non hanno una contrarietà o un'affinità necessaria con la fede che opera mediante la carità.
E questi atti non sono comandati o proibiti nella legge nuova in forza della sua prima istituzione, ma dal suo legislatore, cioè da Cristo, sono stati lasciati a ciascuno secondo la funzione di guida che questi deve esercitare.
E così ognuno è libero riguardo a questi atti di determinare ciò che gli sembra di dover fare o evitare; e a ogni superiore è concesso in proposito di ordinare ai propri sudditi ciò che devono fare o non fare.
E così anche per questo aspetto la legge evangelica è chiamata legge della libertà [ cf. ad 2 ]: infatti la legge antica determinava moltissime cose, delegandone poche alla libertà degli uomini.
1. Il regno di Dio consiste principalmente negli atti interni, ma indirettamente appartengono ad esso anche tutte quelle cose senza di cui gli atti interni non possono sussistere.
Se il regno di Dio, p. es., è giustizia interiore, pace e gioia spirituale, è necessario che tutti gli atti esterni contrari alla giustizia o alla pace o alla gioia spirituale siano contrari al regno di Dio: per cui vanno proibiti nel Vangelo del regno.
Invece tutto ciò che è indifferente in rapporto a questi atti interni, come mangiare questi o quegli altri cibi, non costituisce il regno di Dio: per cui l'Apostolo premette: « Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda ».
2. Secondo il Filosofo [ Met 1,2 ], « è libero colui che è causa di se stesso ».
Agisce dunque liberamente chi agisce da se stesso.
Ora, quando un uomo agisce mediante un abito conveniente alla natura umana, agisce da se stesso: poiché l'abito inclina a modo di natura.
Se invece questo abito fosse contro natura, allora l'uomo non agirebbe secondo ciò che egli è, ma secondo una corruzione a lui accidentale.
Poiché dunque la grazia dello Spirito santo è come un abito interiore infuso in noi che ci spinge a ben operare, esso ci fa compiere liberamente gli atti che sono in armonia con la grazia, e ci fa evitare quelli che ad essa si oppongono.
Così dunque la legge nuova viene detta legge della libertà per due motivi.
Primo, perché non ci obbliga a fare o a evitare troppe cose, ma solo, rispettivamente, quelle indispensabili alla salvezza o incompatibili con essa, che sono comandate o proibite dalla legge.
Secondo, perché ci fa osservare questi stessi precetti o proibizioni liberamente, facendoci agire sotto la spinta interiore della grazia.
E per queste due ragioni la legge nuova viene chiamata « legge della perfetta libertà » [ Gc 1,25 ].
3. La legge nuova, trattenendo l'animo dai moti disordinati, necessariamente trattiene anche la mano dalle azioni disordinate, che sono l'effetto di quei moti interiori.
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