Summa Teologica - II-II

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Articolo 6 - Se a restituire la roba altrui sia sempre tenuto chi l'ha presa

Pare che a restituire la roba altrui non sempre sia tenuto chi l'ha presa.

Infatti:

1. La restituzione serve a ristabilire la perequazione della giustizia, che consiste nel sottrarre a chi ha di più per dare a chi ha di meno.

Ora, capita in certi casi che colui il quale ha rubato una cosa non la possieda più, essendo essa passata nelle mani di altri.

Perciò è tenuto a restituirla non chi l'ha presa, ma chi la possiede.

2. Nessuno è tenuto a manifestare il proprio delitto.

Ma in certi casi facendo la restituzione uno rivela il proprio delitto: come è evidente nel caso del furto.

Quindi non sempre colui che ha preso la roba è tenuto a restituirla.

3. Non si è tenuti a restituire più volte la stessa cosa.

Ma talora nei furti collettivi uno dei partecipanti ha già restituito tutta la somma.

Quindi non sempre chi ha preso la roba è tenuto alla restituzione.

In contrario:

Chi ha peccato è tenuto alla soddisfazione.

Ma la restituzione rientra nella soddisfazione.

Quindi chi ha preso qualcosa è tenuto a restituire.

Dimostrazione:

Nell'atto di chi si è impadronito di una cosa si devono considerare due elementi: la cosa stessa che uno ha preso e l'azione compiuta per prenderla.

In forza della cosa dunque uno è tenuto a restituirla finché l'ha presso di sé: poiché in base alla norma della giustizia commutativa si deve sottrarre ciò che uno possiede in più del suo e darlo a colui a cui manca.

Invece l'azione compiuta per prendere la roba altrui può avvenire in tre modi.

Talora essa è ingiuriosa, cioè contro la volontà del padrone: come è evidente nel caso del furto e della rapina.

E allora uno è tenuto alla restituzione non soltanto a motivo della cosa, ma anche a motivo dell'azione ingiuriosa, anche se la cosa non è rimasta in suo possesso.

Come infatti chi percuote una persona è tenuto a riparare l'ingiuria anche se non ci ha guadagnato nulla, così chi ruba è tenuto a ricompensare il danno arrecato anche se non ne ha ricavato nulla; e inoltre deve essere punito per l'ingiuria commessa.

Altre volte uno ha ricevuto i beni di un altro senza arrecargli un torto, cioè col consenso dell'interessato: come è evidente nel caso dei prestiti.

E allora chi ha ricevuto la cosa è tenuto a restituirla anche se l'avesse perduta, non solo a motivo della cosa stessa, ma anche per il modo in cui l'ha ricevuta: egli infatti è tenuto a ricompensare chi gli ha fatto un piacere, il che certo non avverrebbe se costui ne ricevesse un danno.

Finalmente uno può ricevere la roba altrui senza ingiuria, ma anche senza un vantaggio personale: ed è il caso dei depositi.

Chi dunque ha avuto qualcosa in questo modo non è tenuto a nulla a motivo dell'azione compiuta per prenderla, anzi, nel prenderla ha fatto un favore: però è tenuto [ a restituire ] a motivo della cosa.

Se quindi la roba gli venisse portata via senza sua colpa, egli non sarebbe tenuto alla restituzione.

Diverso invece sarebbe il caso se perdesse il deposito per una sua grave trascuratezza.

Analisi delle obiezioni:

1. La restituzione non è ordinata principalmente a far sì che coloro i quali hanno più del dovuto cessino di possederlo, ma a compensare la mancanza di chi ha di meno.

Per cui nelle cose che uno può ricevere da un altro senza scapito di quest'ultimo non esiste restituzione: p. es. nel caso di uno che prende la luce dalla candela di un altro.

Sebbene quindi [ possa darsi il caso che ] colui che aveva preso la roba altrui non l'abbia più attualmente, essendo essa passata ad altri, il solo fatto tuttavia che uno sia stato privato della sua roba obbliga chi l'aveva presa a restituirla a motivo dell'azione ingiuriosa commessa; invece chi la possiede attualmente vi è tenuto a motivo della cosa stessa.

2. Sebbene uno non sia tenuto a manifestare il proprio delitto agli uomini, è tenuto però a manifestarlo a Dio nella confessione.

E così uno può fare la restituzione della roba altrui mediante il confessore.

3. La restituzione è ordinata principalmente a riparare il danno di chi è stato derubato: perciò quando uno dei complici ha provveduto a restituire integralmente, gli altri non sono tenuti a ulteriori compensi, ma piuttosto sono tenuti a rifondere a colui che ha restituito; questi però può condonare.

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