Summa Teologica - II-II |
Supra, q. 32, a. 7, ad 3; In 4 Sent., d. 15, q. 2, a. 1, sol. 4, ad 2; Quodl., 5, q. 9, a. 1, ad 1
Pare che non sia lecito rubare per necessità.
1. Una penitenza può essere imposta soltanto per un peccato.
Ora, nelle Decretali [ 5,18,3 ] si legge: « Se uno, costretto dalla fame o dalla nudità, avrà rubato cibi, vesti o animali, faccia penitenza per tre settimane ».
Quindi non è lecito rubare per necessità.
2. Scrive il Filosofo [ Ethic. 2,6 ] che « ci sono delle cose che nel nome stesso implicano la malizia », e tra queste nomina il furto.
Ma ciò che è male in se stesso non può divenire buono per un fine onesto.
Perciò nessuno può rubare lecitamente per soddisfare alla propria necessità.
3. Un uomo è tenuto ad amare il prossimo come se stesso.
Ora, come dice S. Agostino [ Contra mendacium 7.17 ], non è lecito rubare per soccorrere il prossimo con l'elemosina.
Quindi non è neppure lecito rubare per provvedere alla propria necessità.
In caso di necessità tutto è comune.
Quindi non è peccato se uno prende la roba altrui, resa comune per lui dalla necessità.
Le disposizioni del diritto umano non possono mai derogare al diritto naturale, o alla legge di Dio.
Ora secondo l'ordine naturale, determinato dalla provvidenza divina, gli esseri inferiori sono destinati a sovvenire alle necessità degli uomini.
Perciò la spartizione e il possesso delle cose, che deriva dal diritto umano, non può togliere l'obbligo di provvedere con esse alle necessità dell'uomo.
Quindi le cose che uno ha in sovrappiù, per diritto naturale devono servire al sostentamento dei poveri.
Per cui S. Ambrogio [ l. cit. a. 2, ob. 3 ], in un testo riferito dal Decreto [ cf. ib. ], afferma: « Il pane che tu hai messo da parte è degli affamati; le vesti che hai riposto sono degli ignudi; il danaro che nascondi sotto terra è il riscatto dei miserabili ».
Siccome però sono molte le persone in necessità, e non è possibile soccorrere tutti con una medesima fortuna personale, è lasciata all'arbitrio di ognuno l'amministrazione dei propri beni, per soccorrere con essi chi è in necessità.
Se però la necessità è così urgente ed evidente da esigere il soccorso immediato con le cose che si hanno a portata di mano, come quando una persona versa in un pericolo tale da non poter essere soccorsa diversamente, allora uno può soddisfare il suo bisogno con la manomissione, sia aperta che occulta, della roba altrui.
E ciò non ha propriamente natura di furto o di rapina.
1. Quella legge parla dei casi in cui non esiste una necessità urgente.
2. Servirsi della roba altrui presa di nascosto in caso di estrema necessità, a rigore di termini, non è un furto.
Poiché tale necessità rende nostro ciò che prendiamo per sostentare la nostra vita.
3. Nel caso di una tale necessità uno può anche prendere la roba altrui, per soccorrere il prossimo nell'indigenza.
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