Summa Teologica - II-II

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Articolo 3 - Se si possa escludere un testimone senza una sua colpa

Pare che non si possa escludere un testimone senza una sua colpa.

Infatti:

1. Ad alcuni è negata a modo di pena la capacità di testimoniare: il che è evidente per chi è pubblicamente dichiarato infame.

Ma la pena non va inflitta se non per una colpa.

Quindi non si può respingere la testimonianza di nessuno senza una sua colpa.

2. Stando alle Decretali [ 2, 23, 16 ] « bisogna presumere che tutti siano buoni, se non è dimostrato il contrario ».

Ma la veracità nel testimoniare è un elemento della bontà di un uomo.

Quindi non si deve respingere la testimonianza di nessuno se non per una colpa, non essendoci alcun altro motivo in contrario per farlo.

3. Uno si rende incapace di quanto è necessario alla salvezza solo con il peccato.

Ma testimoniare la verità è di stretto obbligo per la salvezza, come si è già visto [ a. 1 ].

Quindi nessuno deve essere escluso dal testimoniare se non per una colpa.

In contrario:

S. Gregorio [ Registr. 13,45 ] così si esprime in un testo riportato dai Canoni [ Decr. di Graz. 2, 2, 1, 7 ]: « Se un vescovo è accusato dai suoi servitori, questi non devono in alcun modo essere ascoltati ».

Dimostrazione:

La testimonianza, come si è già notato [ a. prec. ], ha una certezza non infallibile, ma probabile.

Perciò tutto quanto offre una probabilità in contrario rende inefficace la testimonianza.

Ora, la mancanza di fermezza [ e di attendibilità ] nel testimoniare in certi casi è resa probabile da una colpa, e ciò avviene per chi è privo di fede o di buona fama, o se si tratta di accusati di pubblici delitti, i quali non possono neppure presentare un'accusa; in altri casi invece ciò si verifica anche senza una colpa.

E questo o per un uso imperfetto della ragione, come nei bambini, nei pazzi e nelle donne; oppure per delle prevenzioni affettive, come nel caso dei nemici, dei congiunti e dei domestici; o anche per la bassa condizione sociale, come nel caso dei poveri, dei servi e di quanti possono essere comandati, per cui è probabile che possano essere facilmente indotti a rendere testimonianza contro la verità.

È quindi evidente che la testimonianza di una persona può essere rifiutata sia per una colpa, sia anche senza una colpa.

Analisi delle obiezioni:

1. L'esclusione di una persona dal testimoniare, più che per punire, è fatta per evitare una falsa testimonianza.

Perciò l'argomento non regge.

2. Di tutti si deve presumere che siano buoni se non è dimostrato il contrario, purché ciò non sia di pericolo per altri.

Perché allora bisogna essere cauti, e non credere facilmente a chiunque, secondo l'ammonizione di S. Giovanni [ 1 Gv 4,1 ]: « Non prestate fede a ogni ispirazione ».

3. Rendere testimonianza è di stretto obbligo per salvarsi supposta però l'idoneità del teste e le disposizioni della legge.

Perciò nulla impedisce che, a norma delle leggi, certe persone siano dispensate dal testimoniare.

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