Summa Teologica - II-II |
Pare che non si possa fare oblazione di tutto ciò che legittimamente si possiede.
1. Secondo le leggi umane [ Digest. 12,5 ], « la meretrice agisce vergognosamente in quanto meretrice, ma non in quanto percepisce un compenso »: perciò essa lo possiede lecitamente.
Ma di tale guadagno non è lecito fare un'oblazione, poiché sta scritto nel Deuteronomio [ Dt 23,19 ]: « Non darai per offerta nella casa del Signore tuo Dio la paga di una meretrice ».
Quindi non è lecito fare oblazione di tutto ciò che si possiede lecitamente.
2. Nel medesimo libro viene proibito che si offra nella casa di Dio « il prezzo di un cane ».
Ora, è evidente che il prezzo di un cane regolarmente venduto è posseduto secondo giustizia.
Quindi non è lecito fare oblazione di quanto si possiede secondo giustizia.
3. Sta scritto [ Ml 1,8 ]: « Se offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse un male? ».
Ma l'animale cieco è posseduto legittimamente.
Quindi non è vero che si può fare oblazione di quanto è posseduto legittimamente.
Nei Proverbi [ Pr 3,9 ] si legge: « Onora il Signore con i tuoi averi ».
Ora, fa parte degli averi di un uomo tutto ciò che egli possiede secondo giustizia.
Quindi egli può fare oblazione di tutto ciò che possiede legittimamente.
S. Agostino [ Serm. 113 ] ha scritto: « Se tu avessi depredato un uomo indifeso, e poi ne avessi spartito le spoglie con un giudice disposto a giudicare in tuo favore, tanta è la forza della giustizia che ti disgusteresti di te stesso.
Ora, il tuo Dio non è certo tale quale non devi essere tu stesso ».
Infatti si legge [ Sir 34,21 Vg ]: « L'offerta di chi sacrifica una cosa male acquistata è immonda ».
Per cui risulta chiaro che non si può fare oblazione di cose acquistate o possedute ingiustamente.
Nell'antica legge d'altra parte, quando tutto era simbolico e figurale, alcune cose venivano ritenute immonde a motivo del loro significato, e quindi non era lecito offrirle a Dio.
Nella nuova legge invece qualsiasi creatura è da considerarsi monda, come nota S. Paolo [ Tt 1,15 ].
Quindi di per sé si può fare oblazione di qualsiasi cosa lecitamente posseduta.
Tuttavia indirettamente può capitare che di una cosa legittimamente posseduta non si possa fare oblazione: nel caso, p. es., che ciò vada a scapito di altre persone, come se un figlio offrisse a Dio quanto è tenuto a dare per nutrire suo padre, cosa questa che il Signore condanna nel Vangelo [ Mt 15,5s ].
Oppure per motivi di scandalo, di poco rispetto o altro del genere.
1. Nell'antica legge era proibito fare oblazione con la paga del meretricio perché cosa immonda.
Nella nuova invece è proibito per evitare lo scandalo: cioè perché non sembri che la Chiesa favorisca il peccato accettandone in oblazione il guadagno.
2. Secondo l'antica legge il cane era un animale immondo.
Altri animali immondi però venivano riscattati, e se ne poteva offrire il prezzo, come appare dalle parole del Levitico [ Lv 27,27 ]: « Se si tratta di un animale immondo, chi l'ha offerto lo riscatti ».
Invece il cane non era né offerto né riscattato, sia perché gli idolatri immolavano i cani nei sacrifici degli idoli, sia perché il cane sta a significare la rapacità, che è incompatibile con l'oblazione.
Questa proibizione però non vale più nella nuova legge.
3. L'oblazione di un animale cieco era illecita per tre motivi: Primo, per il fine per cui veniva fatta.
Da cui le parole di Malachia [ Ml 1,8 ]: « Se offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse un male? ».
Infatti i sacrifici dovevano essere immacolati.
- Secondo, per la mancanza di rispetto.
Da cui il rimprovero [ Ml 1,12 ]: « Voi profanate il mio nome quando dite: La tavola del Signore è contaminata, e spregevole ciò che vi è sopra ».
- Terzo, per un voto precedente, col quale un uomo si obbligava a consegnare un animale integro.
Per cui si aggiunge [ Ml 1,14 ]: « Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica una bestia difettosa ».
E questi stessi motivi valgono anche nella nuova legge.
Se invece si escludono questi inconvenienti la cosa non è illecita.
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