Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se commetta peccato chi esige il giuramento da uno spergiuro

In 3 Sent., d. 39, q. 1, a. 5, sol. 2; In Rom., c. 1, lect. 5

Pare che commetta peccato colui che esige il giuramento da uno spergiuro.

Infatti:

1. O egli sa che l'altro giurerà il vero, o sa che giurerà il falso.

Se sa che giurerà il vero, è inutile che gli imponga il giuramento.

Se invece pensa che giurerà il falso, per parte sua lo induce a peccare.

Perciò in nessun modo uno può comandargli di giurare.

2. È meno grave ricevere un giuramento che imporlo.

Ora, non pare lecito ricevere da qualcuno dei giuramenti, specialmente se costui spergiura: poiché si mostra così di acconsentire a un peccato.

Quindi molto meno può essere lecito esigere il giuramento da chi spergiura.

3. Nel Levitico [ Lv 5,1 ] si legge: « Se una persona pecca perché nulla dichiara, benché abbia udito la voce di un altro che giurava il falso, e sia essa stessa testimone o abbia visto o sappia, sconterà la sua iniquità ».

Dal che risulta che qualora si sappia che una data persona giura il falso, si è tenuti ad accusarla.

Quindi non è lecito esigere da essa il giuramento.

In contrario:

Come pecca chi giura il falso, così pecca chi giura per false divinità.

Eppure, secondo S. Agostino [ Epist. 47 ], è lecito servirsi del giuramento degli idolatri.

Quindi è lecito anche esigere il giuramento da chi giura il falso.

Dimostrazione:

Nel parlare di colui che esige da altri il giuramento, bisogna distinguere.

Infatti o uno esige il giuramento a proprio vantaggio e di propria iniziativa, oppure lo esige per altri in forza dell'ufficio che riveste.

Nel caso poi che lo esiga a proprio vantaggio come persona privata, bisogna ancora distinguere, come fa S. Agostino [ Serm. 180 ].

Se infatti uno non sa che l'altro giurerà il falso, e quindi dice: « Giuramelo » per potersi fidare, non c'è peccato; però è una tentazione umana, in quanto cioè deriva dalla nostra miseria, che ci fa sospettare che l'altro non dica la verità.

« E questo è quel male di cui parla il Signore nel Vangelo [ Mt 5,37 ]: "Il di più viene dal maligno".

Se invece uno sa che l'altro ha agito contrariamente a quanto dice, e lo costringe ugualmente a giurare, commette un omicidio.

Infatti lo spergiuro col suo peccato si uccide, ma l'altro spinge la mano del suicida ».

Se però uno esige il giuramento come persona pubblica, cioè a norma delle leggi e dietro la richiesta di altri, allora non è in colpa se esige il giuramento, qualunque sia il comportamento di chi è sul punto di giurare: poiché non è lui a esigerlo, ma la persona che lo richiede.

Analisi delle obiezioni:

1. L'argomento vale quando uno esige il giuramento a proprio vantaggio.

Tuttavia non sempre uno sa se l'altro giurerà il vero o il falso, ma spesso dubita del fatto e crede che l'altro giurerà la verità: e così per certificarsi esige il giuramento.

2. S. Agostino [ Epist. 47 ] risponde: « Sebbene ci sia stato comandato di non giurare, io non ricordo di aver mai letto nella Sacra Scrittura che sia proibito di ricevere i giuramenti dagli altri ».

Perciò chi riceve il giuramento non pecca, a meno che forse di propria iniziativa non costringa a giurare una persona che sa essere disposta a giurare il falso.

3. Come fa notare S. Agostino [ Quaest. in Lev. 1 ], in quel passo Mosè non ha dichiarato a chi si deve indicare lo spergiuro di un altro.

Perciò si deve pensare che esso vada indicato « a persone che possono giovare piuttosto che nuocere al colpevole ».

- Parimenti egli non ha dichiarato secondo quale ordine vada manifestato.

E così pare che vada seguito l'ordine stabilito dal Vangelo, se lo spergiuro è occulto: specialmente quando non è dannoso per altri, poiché in tal caso non varrebbe l'ordine del Vangelo, come sopra [ q. 33, a. 7 ] si è visto.

4. [S. c.]. È lecito servirsi del male per il bene, come fa Dio stesso, però non è lecito indurre al male.

Quindi è lecito ricevere il giuramento di chi è pronto a giurare per false divinità, ma non è lecito indurlo a giurare in tal modo.

- Diversa invece è la condizione di chi giura il falso per il vero Dio.

Poiché in questo giuramento manca la buona fede che, sempre secondo S. Agostino [ Epist. 47 ], si riscontra invece nel giuramento di coloro che giurano il vero per delle false divinità.

Perciò nel giuramento di chi giura il falso per il vero Dio non c'è bene alcuno di cui sia lecito servirsi.

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