Summa Teologica - II-II |
Pare che il sacrilegio non sia un peccato specificamente distinto.
1. Nel Decreto [ di Graz. 2,17,4,29 ] si legge: « Commettono sacrilegio coloro che agiscono contro la santità della legge per ignoranza, o che la violano e la infrangono per negligenza ».
Ma ciò avviene in qualsiasi peccato: poiché, come dice S. Agostino [ Contra Faustum 22,27 ], « il peccato è una parola, un atto o un desiderio contro la legge di Dio ».
Quindi il sacrilegio è un peccato generico.
2. Nessun peccato specificamente distinto può abbracciare diversi generi di peccati.
Ma il sacrilegio abbraccia molti generi di peccati, cioè: l'omicidio, se uno uccide un sacerdote; la lussuria, se uno viola una vergine consacrata, oppure una donna qualsiasi in luogo sacro; il furto, se uno ruba delle cose sacre.
Perciò il sacrilegio non è un peccato specificamente distinto.
3. Qualsiasi peccato specifico deve potersi riscontrare distinto dagli altri peccati, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,2 ] a proposito dell'ingiustizia specifica.
Invece il sacrilegio non si riscontra mai distinto da altri peccati, ma ora è unito al furto, ora all'omicidio [ e così via ], come si è già notato [ ob. 2 ].
Quindi non è un peccato specifico.
Il sacrilegio si contrappone a una virtù specificamente distinta, cioè alla religione, la quale ha il compito di rendere a Dio e alle cose divine l'onore dovuto.
Quindi il sacrilegio è un peccato specifico.
Dove si riscontra una deformità speciale ci deve sempre essere un peccato speciale: poiché la specie in ogni ordine di cose viene desunta dalla loro ragione formale, e non dalla materia o dal soggetto.
Ora, nel sacrilegio si riscontra una deformità speciale: cioè la violazione di una cosa sacra mediante una mancanza di rispetto.
Quindi esso è un peccato specificamente distinto.
E si contrappone alla religione.
« La porpora infatti », dice il Damasceno [ De fide orth. 4,3 ], « divenendo veste del re, ne acquista l'onore e la gloria: al punto che se uno la strappa, viene punito con la pena di morte », come se avesse agito direttamente contro il re.
Parimenti, se uno viola una cosa sacra, per ciò stesso agisce contro l'onore dovuto a Dio, e quindi pecca di irreligiosità.
1. Si dice che agiscono contro la santità della legge coloro che impugnano la legge di Dio: cioè gli eretici e i bestemmiatori.
I quali non credendo in Dio incorrono nel peccato di incredulità, e pervertendo le parole della legge incorrono nel sacrilegio.
2. Nulla impedisce che la ragione specifica di un peccato si estenda e si riscontri in molteplici generi di peccati, dato che dei peccati diversi possono essere ordinati al fine di un unico peccato: esattamente come avviene in quelle virtù che sono subordinate a una sola fra di esse.
E così con qualsiasi genere di peccato uno agisca contro l'onore dovuto alle cose sacre, commette formalmente un sacrilegio, anche se materialmente si tratta di peccati di genere diverso.
3. Talora il sacrilegio si riscontra anche separato da altri peccati, per il fatto che quella data azione non ha altra deformità all'infuori della violazione di una cosa sacra: come quando un giudice strappa da un luogo sacro una persona che altrove avrebbe potuto prendere lecitamente.
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