Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se per la confessione si richiedano le sedici condizioni indicate dai maestri

Pare che per la confessione non si richiedano le sedici condizioni indicate dai maestri, racchiuse nelle parole seguenti: « Semplice e umile sia la confessione, pura e fedele, frequente e nuda, discreta, spontanea e fatta con rossore, integra, segreta, lacrimosa, sollecita, coraggiosa, accusatrice e pronta all'obbedienza ».

Infatti:

1. La fede, la semplicità e la fortezza sono virtù per se stesse.

Perciò non devono essere poste fra le condizioni della confessione.

2. « Puro » è quanto esclude la mistura.

Ma anche ciò che è « semplice » esclude la composizione e la mescolanza.

Quindi una delle due condizioni è superflua.

3. Un peccato commesso una volta si è tenuti a confessarlo una volta sola.

Se quindi uno non ripete la colpa, non è necessario che la confessione sia « frequente ».

4. La confessione è ordinata alla soddisfazione.

Ma la soddisfazione talora è pubblica.

Perciò anche la confessione non sempre deve essere « segreta ».

5. Non si richiede da noi ciò che non è in nostro potere.

Ora, effondere lacrime non è in nostro potere.

Quindi ciò non è richiesto nella confessione.

Dimostrazione:

Delle condizioni suddette alcune sono essenziali alla confessione, altre invece ne sono dei perfezionamenti complementari.

E quelle che sono essenziali competono alla confessione o in quanto è un atto di virtù, o in quanto è una parte del sacramento.

Se rientrano nel primo tipo esse sono richieste o dalla virtù in genere, o dalla virtù speciale di cui la confessione è un atto, o dalla natura stessa dell'atto.

Ora, per la virtù in genere le condizioni sono quattro, come spiega Aristotele [ Ethic. 2,4 ].

La prima è la consapevolezza.

E per questo si dice che la confessione deve essere « discreta »: poiché nell'atto di ogni virtù si richiede la prudenza.

Ora, la discrezione sta nel confessarsi in modo da dare più risalto ai peccati più gravi.

- La seconda condizione è che chi agisce lo faccia deliberatamente: poiché gli atti virtuosi devono essere volontari.

E per questo si dice che la confessione deve essere « spontanea ».

- La terza condizione è che si operi a proposito, cioè per il debito fine.

Perciò si dice che la confessione deve essere « pura », ossia compiuta con retta intenzione.

- La quarta condizione è che uno « operi immutabilmente ».

Per questo si dice che la confessione deve essere « coraggiosa », in modo che non venga tralasciata per vergogna.

Inoltre la confessione è un atto della virtù della penitenza, la quale nasce prima di tutto dall'orrore per la bruttezza del peccato.

E da questo lato la confessione deve essere « fatta con rossore »: in modo cioè che il penitente non si vanti dei peccati per il prestigio mondano ad essi connesso.

Secondo, essa giunge fino al dolore per il peccato commesso.

E da questo lato la confessione deve essere « lacrimosa ».

- Terzo, essa termina nel disprezzo di sé.

Per questo la confessione deve essere « umile », in modo che il penitente confessi di essere miserabile e malato.

Invece per la natura propria dell'atto la confessione deve essere adatta a manifestare.

Ora, la manifestazione può essere impedita da quattro cose.

Primo, dalla falsità.

E per questo si dice che deve essere « fedele », cioè veritiera.

- Secondo, dall'oscurità.

E in base a ciò si dice che deve essere « nuda », cioè non avvolta nell'oscurità delle parole.

- Terzo, dalla prolissità.

E contro tale difetto si dice che deve essere « semplice »: in modo cioè che non si dica in confessione se non ciò che riguarda la gravità del peccato.

- Quarto, si richiede che non si sottragga nulla di quanto va manifestato.

E in contrapposizione a ciò si dice che deve essere « integra ».

In quanto poi la confessione è una parte del sacramento si riferisce al giudizio del sacerdote, che ne è il ministro.

Perciò dalla parte del penitente essa deve essere « accusatrice », « pronta all'obbedienza » verso il sacerdote, « segreta » quanto alla condizione di questo tribunale, in cui si trattano i segreti della coscienza.

Le condizioni infine che riguardano i perfezionamenti della confessione sono che essa sia « frequente » e che sia « sollecita », ossia che ci si confessi subito.

Analisi delle obiezioni:

1. Nulla impedisce che la condizione di una certa virtù rientri nell'atto di un'altra: o perché la può comandare, oppure perché un modo o formalità che appartiene principalmente a una data virtù si trova per partecipazione anche in altre.

2. La condizione espressa dall'aggettivo « pura » esclude la cattiva intenzione, mentre l'aggettivo «s emplice » esclude la mistura di elementi estranei.

3. Questa condizione non è essenziale, ma solo completiva della confessione.

4. Per evitare lo scandalo degli altri, che dall'ascoltare i peccati potrebbero essere spinti al male, la confessione non deve essere pubblica, ma segreta.

Invece nessuno si scandalizza allo stesso modo per l'espiazione pubblica: poiché talora si compiono opere soddisfattorie consimili per un peccato piccolo, o addirittura inesistente.

5. Le lacrime a cui si accenna sono quelle del cuore.

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