Supplemento alla III parte

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Articolo 6 - Se gli scismatici e gli eretici, gli scomunicati, i sospesi e i degradati possano esercitare il potere delle chiavi

Pare che [ i sacerdoti ] scismatici, eretici, scomunicati, sospesi e degradati possano esercitare il potere delle chiavi.

Infatti:

1. Il potere delle chiavi dipende dall'ordine sacro come il potere di consacrare.

Ora, costoro non possono perdere la facoltà di consacrare: poiché se consacrano, consacrano realmente, pur peccando in tale consacrazione.

Perciò essi non possono perdere l'uso del potere delle chiavi.

2. Ogni potere attivo di ordine spirituale, in chi è fornito di libero arbitrio, passa all'atto quando questi lo vuole.

Ma nei sacerdoti suddetti il potere delle chiavi rimane: altrimenti, siccome non viene dato che con l'ordine sacro, essi andrebbero riordinati quando tornano alla Chiesa.

Trattandosi quindi di un potere attivo, essi possono procedere all'atto quando vogliono.

3. Le grazie spirituali sono più ostacolate dalla colpa che dalla pena.

Ora, la scomunica, la sospensione e la degradazione sono pene.

Siccome quindi l'uso del potere delle chiavi non viene perduto per la colpa, sembra che non venga perduto neppure per queste punizioni.

In contrario:

1. S. Agostino [ In Ioh. ev. tract. 121 ] insegna che « è la carità della Chiesa a rimettere i peccati ».

Ora, la carità costituisce l'unità della Chiesa.

Essendo quindi costoro separati da tale unità, non possono esercitare il potere delle chiavi nel rimettere i peccati.

2. Nessuno può essere assolto dai peccati commettendo una colpa.

Ma chi chiede l'assoluzione da costoro, agendo contro un comando della Chiesa, commette una colpa.

Quindi da costoro egli non può ricevere l'assoluzione dei peccati.

Perciò si torna alla conclusione precedente.

Dimostrazione:

In tutti i sacerdoti suddetti il potere delle chiavi rimane nella sua essenza, ma l'esercizio viene impedito per la mancanza della materia.

Siccome infatti il potere delle chiavi, come si è visto sopra [ q. 17, a. 2, ad 2 ], richiede in chi lo esercita una giurisdizione su colui che deve beneficiarne, la materia propria per l'uso delle chiavi sono i sudditi.

E poiché la sudditanza dell'uno rispetto all'altro dipende dalle disposizioni della Chiesa, di conseguenza i prelati della Chiesa possono sottrarre a un sacerdote i sudditi a lui soggetti.

Poiché dunque la Chiesa colpisce in questo modo gli eretici, gli scismatici e gli altri sopra ricordati, sottraendo loro i sudditi o in tutto o in certi ambiti, costoro non possono esercitare il potere delle chiavi nell'ambito sottratto alla loro giurisdizione.

Analisi delle obiezioni:

1. La materia del sacramento dell'Eucaristia, su cui il sacerdote esercita il suo potere, non è l'uomo, ma il pane di grano; e nel battesimo la materia è l'uomo senza restrizioni.

Come quindi un sacerdote eretico non può consacrare se gli si toglie il pane di grano, così un prelato non può assolvere se gli si toglie la giurisdizione.

Tuttavia egli ha ancora la capacità di battezzare e di consacrare, per quanto a sua dannazione.

2. L'affermazione è vera se non viene a mancare la materia, come nel nostro caso.

3. La colpa non sottrae la materia, come possono invece fare certe pene.

Perciò la pena non ostacola la produzione dell'effetto per contrarietà, ma per la ragione indicata [ nel corpo ].

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