Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se qualunque sacerdote possa assolvere i propri sudditi dalla scomunica

Pare che qualunque sacerdote possa assolvere i propri sudditi dalla scomunica.

Infatti:

1. Il vincolo del peccato è più forte di quello della scomunica.

Ma qualunque sacerdote può assolvere i sudditi dai peccati.

A maggior ragione quindi dalla scomunica.

2. Tolta la causa, sparisce l'effetto.

Ma la causa della scomunica è il peccato mortale.

Se quindi ogni sacerdote può assolvere da tale peccato, può assolvere anche dalla scomunica.

In contrario:

Può assolvere dalla scomunica la stessa autorità che l'ha inflitta.

Ora, i semplici sacerdoti non possono scomunicare i propri sudditi.

Perciò neppure possono assolverli.

Dimostrazione:

Possono assolvere dalla scomunica minore tutti coloro che possono assolvere dal peccato che si commette trattando con gli scomunicati.

La scomunica maggiore invece, se è stata inflitta dal giudice, può assolverla soltanto lui stesso, oppure un suo superiore; ma se fu inflitta dalla legge, può assolverla il vescovo o anche il semplice sacerdote, ad eccezione dei seguenti sei casi che il Papa, autore della legge, si è riservato.

Primo, se uno ha messo le mani addosso a un chierico o a un religioso;

secondo, se uno è stato denunziato per avere incendiato una chiesa;

terzo, se uno è stato denunziato per aver violato una chiesa;

quarto, se uno consapevolmente tratta nelle cose sacre con quelli nominalmente scomunicati dal Papa;

quinto, se uno falsifica dei documenti della Sede Apostolica;

sesto, se uno partecipa al delitto degli scomunicati.

In questi casi si può essere assolti solamente da colui che ha inflitto la scomunica, anche se non si è suoi sudditi; se però una persona ha obiezioni ad accedere alla legittima autorità, allora può essere assolta anche dal vescovo o dal proprio sacerdote, purché prometta con giuramento di accettare le disposizioni che darà il giudice che pronunciò la sentenza.

Tuttavia il primo caso ammette otto eccezioni.

Primo, in pericolo di morte, nel qual caso qualunque sacerdote può assolvere da qualunque scomunica;

secondo, se si tratta del portinaio di un potente che ha percosso senza odio o cattiva intenzione;

terzo, quando il percussore è una donna;

quarto, se, trattandosi di un servo, il padrone senza sua colpa verrebbe a ricevere un danno dalla sua assenza;

quinto, quando un regolare colpisce un altro regolare in maniera non grave;

sesto , se il colpevole è povero;

settimo, se è impubere, vecchio o malaticcio;

ottavo, se ha nemici mortali.

Vi sono poi anche altri casi nei quali chi percuote un chierico non incorre nella scomunica.

Primo, se lo fa per motivi disciplinari, come ad es. il maestro o il prelato;

secondo, se lo fa per scherzo;

terzo, nel caso che lo trovasse a peccare con la moglie, la madre, la sorella o la figlia;

quinto, se non sa di colpire un chierico;

sesto, se il chierico colpito è un apostata che ha già ricevuto le tre ammonizioni;

settimo, se il chierico si è dato a un genere di vita completamente contrario, ad es. alla vita militare, oppure è bigamo.

Analisi delle obiezioni:

1. Benché di per sé il vincolo del peccato sia più forte, tuttavia sotto un certo aspetto è maggiore quello della scomunica, in quanto questo obbliga non solo di fronte a Dio, ma anche di fronte alla Chiesa.

Così per assolvere dalla scomunica si esige la giurisdizione in foro esterno, che non è richiesta per assolvere dai peccati; dove neppure si esige la cauzione del giuramento, come nell'assoluzione dalla scomunica.

Col giuramento infatti, secondo l'Apostolo [ Eb 6,16 ], si compongono le controversie esistenti fra gli uomini.

2. Essendo lo scomunicato escluso dai sacramenti della Chiesa, il sacerdote non può assolverlo dal peccato finché non è assolto dalla scomunica.

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