Supplemento alla III parte

Indice

Articolo 2 - Se i diaconi possano amministrare questo sacramento

Pare che i diaconi possano amministrare questo sacramento.

Infatti:

1. I diaconi, secondo Dionigi [ De eccl. hier. 5,1,6 ], possiedono la facoltà di « purificare ».

Ora, l'estrema unzione fu istituita proprio per purificare l'anima e il corpo dalle infermità.

Quindi i diaconi possono amministrarla.

2. Il sacramento del battesimo è superiore a quello dell'estrema unzione.

Ma i diaconi possono battezzare: come risulta da quanto fece S. Lorenzo [ cf. III, q. 67, a. 1, ob. 3 ].

Quindi possono amministrare anche l'estrema unzione.

In contrario:

S. Giacomo [ Gc 5,14 ] dice: « Chiami i presbiteri della Chiesa ».

Dimostrazione:

Il diacono possiede la facoltà di purificare, non quella di illuminare.

Ora, siccome l'illuminazione avviene per mezzo della grazia, il diacono di per sé non può conferire alcun sacramento che dia la grazia.

Quindi neppure l'estrema unzione, poiché con questa viene infusa la grazia.

Analisi delle obiezioni:

1. Questo sacramento purifica illuminando mediante l'infusione della grazia.

Perciò non spetta al diacono conferirlo.

2. L'estrema unzione non è necessaria come il battesimo.

Perciò anche in caso di necessità la sua amministrazione è affidata a chi ne ha l'ufficio, e non a tutti.

Ai diaconi poi, per ufficio, non spetta neppure battezzare.

Indice