Supplemento alla III parte |
Pare che il giuramento aggiunto al consenso espresso al futuro causi il matrimonio.
1. Nessuno può obbligarsi ad agire contro la legge divina, poiché sta scritto [ Mt 5,33 ]: « Adempi con il Signore i tuoi giuramenti ».
Quindi per nessun obbligo successivo uno può esimersi dalla fedeltà a un giuramento fatto in precedenza.
Se quindi dopo la promessa giurata di sposare una donna uno ne sposa un'altra esprimendosi al presente, sembra che debba stare in ogni modo al giuramento precedente.
Ma ciò non avverrebbe se con tale giuramento non fosse avvenuto il matrimonio.
Quindi il giuramento aggiunto alla promessa produce il matrimonio.
2. La veracità di Dio è superiore alla veracità dell'uomo.
Ora, col giuramento una cosa viene confermata dalla veracità di Dio.
Poiché dunque le parole che esprimono il consenso matrimoniale come impegno presente, nelle quali c'è la sola veracità umana, producono il matrimonio, a più forte ragione possono produrlo le parole di promessa per il futuro confermate con giuramento.
3. Secondo l'Apostolo [ Eb 6,16 ] « il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia ».
Perciò almeno in giudizio si deve stare più al giuramento che alle semplici parole.
Se quindi uno ha dato il suo consenso a una donna, sposandola senza giuramento, dopo aver fatto la promessa giurata a un'altra, è chiaro che deve essere obbligato dal giudizio della Chiesa [ Decretales 4,1,22 ] a stare con quest'ultima e non con la prima.
4. La semplice promessa ha per effetto gli sponsali.
Ma il giuramento aggiunge qualcosa.
Quindi fa più degli sponsali.
Ora, al di là degli sponsali non c'è che il matrimonio.
Quindi la promessa giurata produce il matrimonio.
1. Ciò che è futuro non esiste ancora.
Ora, il giuramento aggiunto a una promessa per il futuro non toglie che si tratti di un consenso futuro.
Perciò il matrimonio non esiste.
2. Quando un matrimonio è compiuto non si richiede un altro consenso per il matrimonio.
Invece dopo il giuramento suddetto si richiede un altro consenso che produca il matrimonio: altrimenti sarebbe inutile giurare che esso seguirà nel futuro.
Esso quindi non causa il matrimonio.
Il giuramento serve a confermare ciò che si dice.
Perciò esso conferma solo ciò che viene espresso dalle parole, e non muta il loro significato.
Siccome dunque le parole di promessa per il futuro nel loro stesso significato non costituiscono il matrimonio, poiché ciò che viene promesso come futuro non viene ancora prodotto, anche se interviene il giuramento, il matrimonio non è compiuto, come nota il Maestro delle Sentenze [ 4,28,1 ].
1. La legge divina comanda di mantenere i giuramenti leciti, non quelli illeciti.
Se dunque un obbligo successivo al giuramento lo rende illecito, non disubbidisce alla legge divina chi non osserva il giuramento fatto in precedenza.
E proprio questo avviene nel nostro caso.
Infatti il giuramento diviene illecito se è illecita la promessa.
Ora, non è lecita la promessa di ciò che appartiene ad altri.
Quindi il consenso matrimoniale dato al presente, con il quale uno trasferisce a un'altra donna il dominio sul proprio corpo, rende illecito mantenere il giuramento precedente, che prima era lecito.
2. La veracità divina è efficacissima per confermare esattamente l'affermazione a cui viene applicata.
3. È così risolta anche la terza obiezioni.
4. Il giuramento aggiunge qualcosa non producendo un obbligo nuovo, ma confermando quello già assunto.
Per cui pecca più gravemente chi lo trasgredisce.
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