Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se qualsiasi errore impedisca il matrimonio

Pare che qualsiasi errore impedisca il matrimonio, e non il solo errore « di persona », o « della condizione personale », come vuole il testo delle Sentenze [ 4,30,1 ].

Infatti:

1. Ciò che appartiene di per sé a una cosa le appartiene in tutto il suo ambito.

Ma l'errore impedisce per se stesso il matrimonio, come si è dimostrato [ a. prec. ].

Quindi qualsiasi errore impedisce il matrimonio.

2. Se l'errore come tale impedisce il matrimonio, più grave è l'errore, più forte deve essere l'impedimento.

Ora, un errore sulla fede, come quello dell'eretico che non credesse a questo sacramento, è più grave di un errore di persona.

Esso dunque deve impedire il matrimonio più che l'errore di persona.

3. L'errore non invalida il matrimonio se non in quanto toglie la volontarietà dell'atto.

Ma questa volontarietà è tolta dall'ignoranza di qualsiasi circostanza, come nota il Filosofo [ Ethic. 3,1 ].

Perciò non soltanto l'errore di condizione e di persona impedisce il matrimonio.

4. La condizione servile è un accidente annesso a una persona come le qualità del corpo o dell'animo.

Ora, l'errore circa la condizione suddetta impedisce il matrimonio.

Quindi lo impedisce per lo stesso motivo l'errore circa le qualità personali o la fortuna.

5. Come alle condizioni personali appartengono la schiavitù e la libertà, così anche la nobiltà e la dignità, oppure i loro contrari.

Ma l'errore relativo alle condizioni di libertà o di schiavitù impedisce il matrimonio.

Quindi anche l'errore relativo alle cose suddette.

6. Come la condizione servile è un impedimento matrimoniale, così lo sono anche la disparità di culto e l'impotenza, come vedremo [ q. 52, a. 1; q. 58, a. 1; q. 59, a.1 ].

Come quindi tra gli impedimenti del matrimonio è ricordato l'errore su quella condizione, così ci deve essere anche l'errore su questi altri difetti.

In contrario:

1. Sembra che neppure l'errore di persona impedisca il matrimonio.

Poiché il matrimonio è un contratto come la compravendita.

Ma quest'ultima non viene annullata se all'oro stabilito si sostituisce dell'altro oro.

Quindi neppure il matrimonio viene impedito se si prende una persona per un'altra.

2. Può capitare che i contraenti vivano per molti anni in tale errore, generando insieme figli e figlie.

Ma sarebbe troppo gravoso dire che allora devono separarsi.

Perciò l'errore iniziale non rese invalido il matrimonio.

3. Può capitare che sia presentato a una donna il fratello della persona con cui essa credeva di sposarsi, e che essa abbia dei rapporti sessuali con lui.

Ora, in questo caso sembra evidente che non debba ritornare a colui che credeva di sposare, ma stare con il suo fratello.

Quindi l'errore di persona non impedisce il matrimonio.

Dimostrazione:

L'errore è in grado di impedire il matrimonio allo stesso modo in cui è in grado di scusare dal peccato causando un atto involontario.

Ora, l'errore scusa dal peccato solo se riguarda delle circostanze la cui presenza o la cui esclusione determina nell'atto la differenza tra il lecito e l'illecito.

Se infatti uno percuote suo padre con un bastone di ferro pensando che sia di legno, non è scusato dal delitto, o tutt'al più in minima parte.

Se invece uno colpisce suo padre pensando di percuotere il proprio figlio per correggerlo è scusato del tutto, se non c'è stata avventatezza.

Perciò è necessario che l'errore, per impedire il matrimonio, riguardi cose essenziali al matrimonio stesso.

Ora, il matrimonio implica essenzialmente due elementi: le due persone contraenti e il mutuo dominio reciproco, nel quale consiste il matrimonio.

Il primo elemento dunque è annullato dall'errore di persona, il secondo dall'errore sulla condizione servile, poiché lo schiavo non ha il dominio sul proprio corpo così da poterlo trasferire a un'altra persona senza il permesso del padrone.

Perciò questi due soli errori, e non altri, impediscono il matrimonio.

Analisi delle obiezioni:

1. L'errore è un impedimento matrimoniale in forza non del suo genere, ma della differenza che lo accompagna: cioè in quanto è un errore che riguarda un elemento essenziale del matrimonio.

2. L'errore dell'incredulo relativo al matrimonio riguarda elementi collaterali, cioè se esso sia un sacramento, o una cosa lecita.

Quindi tale errore non impedisce il matrimonio: come nemmeno un errore sul battesimo impedisce di ricevere il carattere, purché uno intenda fare o ricevere ciò che dà la Chiesa, sebbene non gli attribuisca alcun valore.

3. Come si è già spiegato [ nel corpo ], per causare l'involontarietà che scusa dal peccato non basta un'ignoranza qualsiasi.

Perciò l'argomento non vale.

4. La diversità nei beni di fortuna o nelle qualità personali non muta gli elementi essenziali del matrimonio, come fa invece la condizione servile.

Perciò il paragone non regge.

5. L'errore sulla nobiltà del contraente di per sé non infirma il matrimonio: come non lo infirma l'errore sulle qualità personali.

Se invece l'errore sulla nobiltà o dignità si riduce all'errore di persona, allora impedisce il matrimonio.

Nel caso dunque in cui il consenso di una donna va direttamente a quella data persona, l'errore sulla sua nobiltà non impedisce il matrimonio.

Se invece essa intende direttamente sposare il figlio del re, chiunque esso sia, allora se le viene presentato un altro individuo e non il figlio del re si ha un errore di persona, e il matrimonio è invalido.

6. L'errore relativo agli altri impedimenti del matrimonio che rendono inabili i contraenti annulla anch'esso il matrimonio.

Ma esso non viene qui ricordato poiché tali impedimenti invalidano il matrimonio anche se sono conosciuti: come se una donna sposa un suddiacono, sia che lo sappia sia che non lo sappia, non c'è il matrimonio.

Invece la condizione servile non è un impedimento se è conosciuta [ e quindi accettata ].

Perciò il paragone non regge.

7. [ S. c. 1 ]. Nei contratti di compravendita il danaro funge da misura degli altri beni, e non è ricercato per se stesso, come dice Aristotele [ Ethic. 5,8 ].

Se dunque si consegna non il danaro che uno crede, ma altre monete equivalenti, il contratto rimane valido.

Se invece l'errore vertesse sulla materia di scambio il contratto sarebbe invalido: come se si vendesse un asino per un cavallo.

E lo stesso si dica nel nostro caso.

8. [ S. c. 2 ]. Per quanto lunga sia stata la convivenza, se non viene rinnovato il consenso non c'è matrimonio.

9. [ S. c. 3 ]. Se in precedenza la sposa non aveva dato il consenso al primo dei fratelli, può restare col secondo che ha accettato per errore; e non può unirsi al primo, specialmente se col secondo ha avuto rapporti sessuali.

Se invece aveva espresso il consenso matrimoniale in riferimento al primo, allora non può ritenere il secondo mentre vive il fratello, ma può o abbandonare il secolo, o tornare al primo.

L'ignoranza però la scusa dal peccato: come ne sarebbe scusata se dopo aver consumato il matrimonio fosse oltraggiata in modo fraudolento da un consanguineo di suo marito; poiché la frode altrui non può recarle pregiudizio.

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