Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se i voti solenni dirimano il matrimonio già contratto

Pare che neppure i voti solenni dirimano il matrimonio già contratto.

Infatti:

1. Secondo le Decretali [ 4,6,6 ], « presso Dio il voto semplice non obbliga meno del voto solenne ».

Ora, la validità o la nullità del matrimonio dipende da come lo giudica Dio.

Siccome dunque a dirimere il matrimonio non basta il voto semplice, non può bastare neppure il voto solenne.

2. La solennità non dà al voto tanto vigore quanto il giuramento.

Ma il voto semplice, anche confermato col giuramento, non dirime il matrimonio.

Quindi neppure il voto solenne.

3. Il voto solenne non ha nulla che non possa avere anche il voto semplice.

Poiché l'inadempienza di questo può essere accompagnata dallo scandalo: potendo il voto semplice essere fatto in pubblico come quello solenne.

Inoltre la Chiesa potrebbe e dovrebbe stabilire in tal caso che il voto semplice dirime il matrimonio, per evitare molti peccati.

Come quindi non dirime il matrimonio il voto semplice, così non deve dirimerlo nemmeno quello solenne.

In contrario:

1. Chi fa i voti solenni contrae un matrimonio spirituale con Dio, che è molto superiore al matrimonio carnale.

Ora, il matrimonio carnale dirime ogni matrimonio successivo.

Quindi lo dirime anche il voto solenne.

2. Possiamo dimostrarlo anche con i molti testi addotti nelle Sentenze [ 4,38,2 ].

Dimostrazione:

Tutti concordano nell'affermare che il voto solenne, come impedisce di contrarre matrimonio, così dirime il matrimonio eventualmente contratto.

E alcuni portano come motivo lo scandalo.

- Ma ciò non vale.

Poiché talora anche il voto semplice può dare luogo allo scandalo, presentandosi come un voto pubblico.

D'altronde l'indissolubilità del matrimonio fa parte « della verità della vita », che « non può essere tralasciata a motivo dello scandalo » [ cf. II-II, q. 43, a. 7, ob. 4 ].

Altri perciò dicono che ciò avviene per una legge della Chiesa.

- Ma anche questo non basta.

Poiché in tal caso la Chiesa potrebbe stabilire anche il contrario.

Il che non è vero.

Perciò bisogna dire con altri che i voti solenni dirimono il matrimonio per loro natura: poiché con essi l'uomo perde il dominio sul proprio corpo offrendolo a Dio in perpetua continenza, come si è visto [ In 4 Sent., d. 38, q. 1, a. 2, sol. 3 ]: per cui non può dare se stesso a una donna contraendo matrimonio.

E poiché il matrimonio che segue tali voti è nullo, si dice che essi dirimono lo stesso matrimonio già contratto.

Analisi delle obiezioni:

1. Si dice che il voto semplice obbliga rispetto a Dio come il voto solenne nelle relazioni che implica con Dio stesso: ad es. rispetto alla separazione da lui col peccato mortale; poiché chi trasgredisce il voto semplice pecca mortalmente come chi trasgredisce quello solenne, sebbene sia un peccato più grave trasgredire quest'ultimo.

Cosicché l'equivalenza è nel genere, non nella quantità della colpa.

Ma rispetto al matrimonio, in cui si crea un obbligo verso un altro essere umano, l'obbligo non è equivalente neppure nel genere: poiché il voto solenne e quello semplice non producono gli stessi legami.

2. Il giuramento vale più del voto in rapporto al motivo per cui ci si obbliga, ma il voto solenne vale di più quanto al modo dell'obbligazione: poiché consiste nel dare di fatto ciò che si promette, il che non avviene nel giuramento.

Perciò l'argomento non regge.

3. Il voto solenne implica la donazione attuale del proprio corpo, a differenza del voto semplice, come si è già spiegato [ a. prec. ].

Perciò l'argomento poggia su una ragione insufficiente.

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