Supplemento alla III parte

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Articolo 9 - Se il matrimonio, contratto con affini o consanguinei, esiga sempre la dichiarazione di nullità e la separazione

Pare che il matrimonio contratto tra affini o consanguinei non esiga sempre la dichiarazione di nullità e la separazione.

Infatti:

1. Nel Vangelo [ Mt 19,6 ] si legge: « L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto ».

Ora, siccome si deve pensare che Dio fa ciò che fa la Chiesa, la quale talora unisce tali persone senza saperlo, sembra che se in seguito la parentela viene conosciuta, i coniugi non vadano separati.

2. Il vincolo matrimoniale è superiore al rapporto di dominio.

Ma dopo una lunga prescrizione l'uomo diventa proprietario di cose che non gli appartenevano.

Quindi col passare del tempo il matrimonio viene convalidato, anche se non era valido inizialmente.

3. Di casi simili vanno dati giudizi consimili.

Ma se un matrimonio va annullato per la parentela, allora quando due fratelli sposano due sorelle, se uno deve separarsi per la parentela deve farlo anche l'altro per lo stesso motivo.

Il che non sembra.

Quindi il matrimonio non va dichiarato nullo per l'affinità o per la consanguineità.

In contrario:

La consanguineità e l'affinità impediscono di contrarre un matrimonio e dirimono quello contratto.

Se quindi due sposi risultano consanguinei devono separarsi, anche se sono già sposati.

Dimostrazione:

Dato che il rapporto sessuale fuori del legittimo matrimonio è sempre un peccato mortale, che la Chiesa è tenuta a impedire in tutti i modi, è suo dovere separare quelle persone tra le quali non ci può essere un vero matrimonio; e specialmente i consanguinei e gli affini, i quali non possono avere rapporti sessuali senza peccato di incesto.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene la Chiesa sia sostenuta dai doni e dall'autorità di Dio, tuttavia come società umana sperimenta nei suoi atti l'umana deficienza, che non è da Dio.

Perciò il legame contratto davanti alla Chiesa nell'ignoranza degli impedimenti non riceve dall'autorità divina l'inseparabilità, ma è dovuto a un errore umano contro l'autorità divina.

Errore di fatto che scusa dal peccato, finché perdura.

Per cui la Chiesa, quando ne viene a conoscenza, è tenuta a dichiarare nulla l'unione suddetta.

2. Ciò che non può sussistere senza peccato non può essere convalidato da alcuna prescrizione: poiché, come dice Innocenzo III [ Decretales 4,14,8 ], « la lunghezza del tempo non diminuisce, ma rende più grave il peccato ».

Né si possono invocare le prerogative del matrimonio, non potendo esso sussistere tra persone inabili a contrarlo.

3. In un procedimento contenzioso il giudizio relativo a date persone non pregiudica gli altri.

Perciò quando il matrimonio di un fratello viene dichiarato nullo per motivi di parentela, la Chiesa non intende dichiarare nullo l'altro matrimonio, che non è stato denunciato.

Quanto poi al tribunale della coscienza, non sempre si deve esigere che l'altro fratello lasci per questo la propria moglie: poiché spesso tali denunzie procedono da malevolenza, e vengono sostenute con false testimonianze; per cui il fratello non è tenuto a seguire in coscienza quanto è stato deciso riguardo all'altro matrimonio.

Ma qui bisogna distinguere.

Poiché del proprio impedimento matrimoniale uno può avere o la certezza, o il sospetto, o l'ignoranza.

Nel primo caso egli non può né chiedere né rendere il debito coniugale; nel secondo deve renderlo, ma non può chiederlo; nel terzo invece può renderlo e chiederlo.

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