Supplemento alla III parte |
Pare che con l'adozione non si contragga un legame che è un impedimento matrimoniale.
1. La cura delle anime è superiore a quella dei corpi.
Ma per il fatto che uno è sotto la cura spirituale di un sacerdote non contrae alcun vincolo di parentela: altrimenti tutti gli abitanti di una parrocchia sarebbero imparentati con il loro parroco, e non potrebbero contrarre matrimonio con il figlio di lui.
Quindi non può produrre una parentela neppure l'adozione che sottomette l'adottato alla cura dell'adottante.
2. Per il fatto che si riceve un beneficio non si contrae alcun vincolo di parentela col benefattore.
Ma l'adozione non è altro che un atto di beneficenza.
Quindi dall'adozione non nasce alcun vincolo di parentela
3. Secondo il Filosofo [ Ethic. 8,11s. ] il padre naturale provvede al figlio in tre cose: quanto « all'esistenza, al nutrimento e all'educazione »
Ora, la successione ereditaria è posteriore a queste tre cose.
Eppure per il fatto che si provvede al nutrimento o all'educazione di una persona non si contrae alcun vincolo di parentela: diversamente le balie, i pedagoghi e i maestri sarebbero parenti; il che è falso.
Quindi neppure con l'adozione, che dà il diritto di succedere a un'eredità, si contrae qualche parentela.
4. I sacramenti della Chiesa non sottostanno alle leggi umane.
Ma il matrimonio è un sacramento della Chiesa.
Perciò l'adozione, essendo un'istituzione della legge umana, non può impedire il matrimonio con i legami che essa produce.
1. La parentela impedisce il matrimonio.
Ora, l'adozione produce una parentela, cioè la parentela legale, come è evidente dalla sua definizione: poiché la parentela legale è « una parentela che deriva dall'adozione » [ Raimondo, Summa 4,8,1 ].
Quindi l'adozione produce un legame che impedisce il matrimonio.
2. La stessa conclusione deriva dai testi citati nelle Sentenze [ 4,42,3 ].
La legge di Dio esclude il matrimonio specialmente tra quelle persone che devono necessariamente abitare insieme: poiché, come dice Mosè Maimonide [ Dux neutr. 3,49 ], se tra costoro fosse lecito il rapporto sessuale si darebbe una facile occasione alla concupiscenza, a rimedio della quale è invece ordinato il matrimonio.
Siccome dunque il figlio adottivo vive nella casa dell'adottante come il figlio naturale, così le leggi umane hanno proibito che venga contratto matrimonio tra costoro.
E tale proibizione è stata in seguito approvata dalla Chiesa [ Decretales 4,12,1; Decr. di Graz. 2,30,3,1 ]: dal che risulta che la parentela legale è un impedimento al matrimonio.
1-3. Sono così risolte anche le prime tre obiezioni: poiché nessuna delle funzioni ricordate implica una coabitazione che possa essere un incentivo alla concupiscenza.
E così da esse non viene causata alcuna parentela che possa impedire il matrimonio.
4. Una proibizione della legge umana non basterebbe a stabilire un impedimento matrimoniale se non intervenisse a confermarla l'autorità della Chiesa.
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