Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se il marito e la moglie, senza il mutuo consenso, possano emettere dei voti incompatibili col debito coniugale

Pare che il marito e la moglie, senza il mutuo consenso, possano emettere dei voti incompatibili col debito coniugale.

Infatti:

1. Il marito e la moglie, stando alle spiegazioni date [ a. prec. ], sono ugualmente obbligati a rendere il debito coniugale.

Ma al marito è lecito, anche contro il volere della moglie, prendere la croce per liberare la Terra Santa.

Quindi ciò è lecito anche alla moglie.

Essendo quindi con ciò impedita la soddisfazione del debito coniugale, uno dei coniugi ha la facoltà di emettere un voto del genere senza il consenso dell'altro.

2. Per fare un voto non c'è bisogno di attendere il consenso di chi non può dissentire senza peccato.

Ora, un coniuge non può dissentire senza peccato a che la comparte faccia voto di continenza, o per sempre o per un dato tempo: poiché impedire il progresso spirituale è un peccato contro lo Spirito Santo.

Quindi ognuno di essi può fare voto di continenza, per sempre o per un dato tempo, senza il consenso dell'altro.

3. Come nell'atto del matrimonio si richiede che si renda il debito, così anche che lo si chieda.

Ma un coniuge può fare voto, anche senza il consenso dell'altro, di non chiedere mai il debito coniugale: essendo ciò in suo potere.

Quindi, per lo stesso motivo, può anche fare voto di non renderlo.

4. Nessuno può essere obbligato dal comando di un superiore a cose a cui egli non può obbligarsi con voto, o non può fare da sé: poiché nelle cose illecite non si deve ubbidire.

Ora, un'autorità superiore potrebbe comandare a uno sposato di non rendere il debito coniugale alla moglie per un certo tempo, occupandolo in qualche servizio.

Quindi uno potrebbe anche da se stesso obbligarsi a fare con voto cose incompatibili con il soddisfacimento del debito coniugale.

In contrario:

1. S. Paolo scrive [ 1 Cor 7,5 ]: « Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera ».

2. Nessuno può offrire in voto la roba altrui.

Ora, « il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie » [ 1 Cor 7,4 ].

Quindi senza il suo consenso egli non può fare, né per sempre, né per un dato tempo, voto di continenza.

Dimostrazione:

Il voto, come indica il vocabolo stesso, è un atto della volontà.

Perciò si può fare voto solo di quei beni che sottostanno alla nostra volontà.

Ma tali non sono quelli in cui uno è in debito verso altri.

Perciò uno non può farli oggetto di voto senza il consenso delle persone interessate.

Poiché dunque i due coniugi sono tenuti reciprocamente a rendersi il debito coniugale, che è incompatibile con la continenza, l'uno non può fare voto di continenza indipendentemente dal consenso dell'altro.

E se lo fa commette peccato e non deve osservare il voto, ma fare penitenza per tale voto malfatto.

Analisi delle obiezioni:

1. È abbastanza ragionevole che la moglie sia tenuta a osservare per un certo tempo la continenza, per sovvenire ai bisogni della Chiesa universale.

Per questo fu stabilito a favore della crociata che il marito possa prendere la croce senza il consenso della moglie; come può anche combattere senza il suo consenso per il proprio signore, di cui è feudatario.

Tuttavia anche in questi casi non viene negato del tutto alla moglie il suo diritto: poiché essa può seguire il marito.

- La moglie però non può in questo essere equiparata al marito.

Dovendo infatti il marito guidare la moglie e non viceversa, è la donna che è tenuta a seguire il marito, piuttosto che il contrario.

Inoltre la donna viaggiando per il mondo metterebbe più in pericolo la propria castità, e con minore utilità per la Chiesa.

Perciò la moglie non può fare un voto consimile senza il consenso del marito.

2. Il coniuge che non accetta il voto di continenza della comparte non fa peccato: poiché lo fa non per impedire il suo bene spirituale, ma per non pregiudicare se stesso.

3. In proposito ci sono due opinioni.

Alcuni infatti dicono che un coniuge può fare il voto di non chiedere il debito coniugale, senza il consenso della controparte, ma non quello di non renderlo: poiché rispetto al chiedere entrambi sono nel loro diritto, non invece rispetto al rendere.

- Siccome però il fatto di non chiedere mai il debito rende oneroso il matrimonio per la controparte, dovendo questa accettare la vergogna di chiederlo sempre lei, altri affermano con più ragione che i coniugi non possono né l'uno né l'altro fare voto senza il consenso della controparte.

4. Come la moglie ha potere sul corpo del marito salvo che nelle cose in cui questi è tenuto a salvaguardare il proprio corpo, così anche salvo che in quei doveri a cui egli è tenuto nei confronti di un altro padrone.

Come quindi la moglie non può esigere il debito coniugale contro la salute fisica del marito, così non può nemmeno esigerlo quando ciò impedirebbe il servizio che egli deve rendere al padrone.

Assicurati però questi servizi, il padrone non può proibire il soddisfacimento del debito coniugale.

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