Supplemento alla III parte |
Pare che i motivi della separazione dovessero essere scritti nel libello di ripudio.
1. Con la compilazione del libello di ripudio uno si affrancava dalle pene legali [ Dt 24,1.3 ].
Ma ciò sarebbe stato ingiusto per dei motivi insufficienti.
Quindi bisognava scriverli sul libello.
2. Quel documento pare che non servisse ad altro che a mostrare i motivi del ripudio.
Se dunque quelli non vi erano scritti, ne sarebbe stata inutile la consegna.
3. Così dice il Maestro nel testo delle Sentenze [ 4,33,3 ].
I motivi del ripudio erano o sufficienti o insufficienti.
Se erano sufficienti la donna perdeva la possibilità di passare alle seconde nozze che la legge le accordava.
Se invece erano insufficienti, allora il ripudio risultava ingiusto: quindi non era ammesso.
Perciò in nessun modo i motivi erano scritti nel libello di ripudio.
I motivi venivano scritti nel libello di ripudio non in particolare, ma in modo generico, per provare che il divorzio era giusto.
Ora, secondo Giuseppe [ Flavio, Antiquit. Iud. 4,8 ] ciò si faceva perché la donna provvista del libello di ripudio potesse risposarsi: infatti in caso contrario tale libello non le sarebbe stato dato.
Per cui, stando alla sua testimonianza, in esso c'era scritto: « Ti prometto che non avrò mai con te rapporti matrimoniali ».
Invece secondo S. Agostino [ Contra Faustum 19,26 ] si ricorreva alla compilazione di quel documento « perché mediante la dilazione occorrente e l'intervento dissuasivo degli scribi il marito desistesse dal suo proposito di ripudio ».
Sono così risolte anche le obiezioni.
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